Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2023, n. 04772

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2023, n. 04772
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04772
Data del deposito : 3 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH ZA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e quelle del ricorrente, il quale ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 aprile 2021 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Sanremo - Sezione Distaccata di Ventimiglia il 2 novembre 2011, ha rideterminato, nei confronti di ER IC, in un anno di reclusione la pena complessivamente applicatagli, previo riconoscimento della continuazione tra i reati a lui contestati — ai sensi, rispettivamente, degli artt. 469 cod. pen. e 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 — nell'ambito di quel procedimento e quello ex art. 13, comma 13- bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, già accertato con precedente sentenza irrevocabile del 9 dicembre 2009. A tal fine, ritenuta la maggiore gravità del delitto previsto dall'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ha fissato, per tale reato, la pena di un anno di reclusione, applicando poi, a titolo di aumento ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e due mesi di reclusione per quello sanzionato dall'art. 469 cod. pen., così pervenendo ad una pena di un anno e sei mesi di reclusione, che ha infine ridotto di un terzo per la scelta del rito abbreviato.

2. ER IC propone, con l'assistenza dell'avv. Andrea Guido, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di prendere atto dell'assorbimento del reato previsto dall'art. 469 cod. pen. in quello punito dall'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 5 settembre 2022, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, mentre il ricorrente, con atto del 22 settembre 2022, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita,

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