Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/09/2005, n. 18660
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I caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro (con conseguente limitazione di autonomia) e tali caratteri sono i medesimi per qualunque tipo di lavoro, pur potendo essi assumere aspetti e intensità diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitate o al contenuto (più o meno intellettuale e/o creativo) della prestazione pattuita; con riguardo al lavoro giornalistico, ed in ragione delle caratteristiche di esso e delle connesse difficoltà di cogliere in maniera diretta e immediata i suddetti caratteri distintivi, può farsi ricorso ad alcuni indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, rilevando a tal fine la circostanza che il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore, per eseguirne le istruzioni, anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra, e rilevando invece in senso contrario la circostanza che le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi con retribuzione commisurata alla singola prestazione. (Nella specie, relativa al rapporto tra una giornalista ed una società editrice che le aveva conferito incarico di redattore professionista, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva ritenuto, con motivazione congrua e priva di vizi logici, l'insussistenza del vincolo di subordinazione soprattutto sulla base della mancanza dell'elemento della soggezione della giornalista al potere direttivo del datore di lavoro, la quale si poteva esprimere sostanzialmente nell'obbligo costante di essere disponibile quotidianamente per le esigenze del giornale).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL NA AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell'avvocato PETTINARI LUIGI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCCHETTI ALBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SEA SOCIETÀ EDITORIALE ADRIATICA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI VILLINI 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONUCCI ARTURO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO BOSCARATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 481/02 del Tribunale di ANCONA, depositata il 04/04/02 - R.G.N. 704/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/05 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato SANTARELLI per delega ANTONUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5 maggio 1992 NN IA EL espose che:
a. svolgeva attività lavorativa giornalistica a tempo pieno alle dipendenze della SOCIETÀ' EDITRICE ADRIATICA (S.E.A.) s.p.a. dal 18 luglio 1988 al 30 giugno 1990;
b. era inserita nell'organizzazione aziendale, con compiti propri del redattore professionista (acquisizione di notizie di cronaca, resoconti sull'attività politica locale, partecipazione a conferenze stampa, partecipazione e stesura di articoli e redazione di pezzi), e prestava la propria attività nel corso dell'intera giornata (la mattina nel raccogliere le notizie e dalle ore 16 alle ore 22 - 23 in redazione);
c. nello svolgimento del lavoro riceveva istruzioni ed ordini dal Capo servizio, utilizzava le attrezzature tecnologiche dell'azienda e coordinava attività riposi e ferie con i suoi colleghi. Ciò premesso, chiese che il Pretore di Ancona riconoscesse resistenza d'un rapporto di lavoro giornalistico a tempo pieno nel periodo indicato, e condannasse la Società al pagamento della somma di lire 62.549.029, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge.
Con sentenza del 5 marzo 1996 il Pretore respinse la domanda. Con sentenza del 4 aprile 2002 il Tribunale di Ancona ha respinto l'appello.
Nell'esaminare la natura del rapporto di lavoro dedotto in controversia, il giudicante premette che, poiché la prestazione aveva natura intellettuale, il vincolo della subordinazione non poteva esprimersi in forma netta;
ne' erano stati stipulati atti scritti.
Alcuni aspetti del rapporto, ed in particolare la misura non predeterminata e fissa del compenso, la mancanza d'un obbligo di presenza e con orari fissi e