Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2023, n. 01413
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: R A C nato a SOMMA LOMBARDO il 13/12/1939 avverso la sentenza del 09/11/2021 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore G R che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Busto Arsizio ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Busto Arsizio di condanna di A C R in ordine al reato di cui art.590 cod. pen..commesso in Besnate il 12 maggio 2017 alla pena di euro 800 di multa ed al risarcimento del danno alla parte civile quantificato in euro 700,00. R è stato ritenuto responsabile per avere, nella qualità di custode del cane di razza pastore tedesco a lui provvisoriamente affidato, permesso allo stesso di fuoruscire dal cancello della abitazione e di avventarsi dapprima contro il cagnolino di proprietà di L R e poi contro la stessa R: quest'ultima era stata morsa al naso ed era caduta per terra, riportando lesioni giudicate guaribili in giorni cinque. L'addebito di colpa nei confronti dell'imputato è stato individuato nella violazione dell'art. 672 cod. pen. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando cinque motivi. 2.1 Con il primo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 521 e 518 cod. proc. pen. in ordine alla mancata correlazione tra la imputazione contestata e la sentenza di primo grado a seguito della illegittima acquisizione della chiavetta USB avvenuta all'udienza del 9 febbraio 2020. Il difensore lamenta che il Giudice di Pace, dopo aver in un primo tempo, all'udienza del 3 novembre 2019, rigettato la richiesta della parte civile di acquisizione di un dvd contente un filmato con la motivazione che esso riproduceva la scena successiva all'aggressione, alla udienza del 9 febbraio 2021, dopo l'esame della parte civile, aveva invece acquisito una chiavetta in possesso della stessa parte e aveva proceduto in aula alla visione del filmato in essa contenuto, direttamente tramite il computer di R. Secondo il ricorrente a seguito della visione di tale filmato, abnormemente introdotto nel processo, il Giudice di pace aveva ritenuto l'imputato responsabile per essere stato "inc.apace di richiamare il cane all'ordine" e quindi per un fatto diverso rispetto a quello contestato e tale valutazione era stata confermata dal Tribunale in sede di impugnazione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla acquisizione del filmato, in violazione degli artt. 507 e 519 cod. proc. pen. Il difensore lamenta che, dopo la visione del filmato, il giudice avrebbe dovuto informare l'imputato della facoltà di chiedere un termine a difesa e non già, come invece aveva fatto, pronunciare direttamente la sentenza. Inoltre l'acquisizione della chiavetta sarebbe avvenuta in violazione degli artt. 216, 220, 234, 239 e 242 cod. proc. pen. e la relativa prova sarebbe inutilizzabile, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. in quanto prova assunta in 2.01 violazione di un divieto stabilito dalla legge. Il Tribunale, in replica all'analoga censura dedotta in sede di impugnazione, aveva omesso qualsivoglia motivazione. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per travisamento del fatto. Il difensore lamenta che: - la chiavetta sarebbe stata acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge ex art. 191 cod. proc. pen. in quanto l'acquisizione avrebbe semmai dovuto essere disposta ex art. 507 cod. proc. pen. al termine del dibattimento e in ogni caso all'imputato non era stati dati gli avvisi di cui all'art. 519 cod. proc. pen.;- il filmato sarebbe stato scaricato e inviato via whatsapp in data 18 aprile 2019 e quindi non direttamente dalla fonte originaria della telecamera e a distanza di due anni rispetto ai fatti, senza che la persona offesa avesse mai fatto cenno ad esso né in sede di querela, né al momento dell'apertura del dibattimento: esso era in realtà la ripresa, tramite telefono cellulare, della schermata di un monitor di un personal computer, peraltro parziale, in quanto non comprendeva né l'inizio né la fine della scena;non era visibile né l'aggressione, né la caduta della parte civile, né il morso da parte del pastore tedesco, ma l'intervento di una persona anziana che cercava di afferrare il cane per il collare, finché le figure erano uscite dalla scena;in esso poteva semmai apprezzarsi che il cagnolino della persona offesa era in totale libertà e senza guinzaglio, sicché il comportamento colposo di quest'ultima doveva essere considerato causa esclusiva da sola sufficiente a determinare l'evento;-verosimilmente le immagini erano state registrate da due impianti diversi con due telecamere diverse, senza che le forze dell'ordine avessero potuto operare una verifica ed un controllo di tali apparecchi.
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