Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/08/2019, n. 21874

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/08/2019, n. 21874
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21874
Data del deposito : 30 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12450-2014 proposto da: AIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- ricorrente -

contro

M L, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL'

OROLOGIO

7, presso lo studio dell'avvocato S P, rappresentato e difeso dall'avvocato A B;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 98/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PERUGIA, depositata il 15/07/2013. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2019 dal Presidente R F;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale I Z, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato A M per l'Avvocatura Generale dello Stato.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso dell'agosto 2004 L M impugnava innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Perugia il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso della somma di euro 308.169,09 (o in subordine di euro 197.834,83 oltre interessi) quale ritenuta operatagli dall'Enel - di cui era stato dipendente - in veste di sostituto di imposta, con aliquota del 34,24%, sull'importo erogatogli il 22 novembre 2000 in via provvisoria e il 15 gennaio 2001 in via definitiva.

2. Con sentenza n. 30/4/05, la C.T.P. accoglieva la domanda subordinata del M, ritenendo gli importi percepiti dal contribuente tassabili nella diversa misura del 12,50% ex art. 42, comma 4, TUIR e per l'effetto ordinava all'Agenzia delle Entrate di restituire al ricorrente la somma di euro 152.067,85. Ric. 2014 n. 12450 sez. SU - ud. 02-07-2019 -2- 3. La sentenza veniva appellata dall'Agenzia delle Entrate e con sentenza n. 23/5/07 la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria respingeva l'appello.

4. Avverso detta pronuncia l'Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione e questa Corte, con sentenza n. 2466 del 2012, accoglieva il gravame, rinviando ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale umbra per la prosecuzione del giudizio.

5. Provvedendo in sede di rinvio la C.T.R., con sentenza n. 98/1/13 pubblicata il 15 luglio 2013, accoglieva la domanda del contribuente e condannava l'Amministrazione alla restituzione dell'intera somma trattenuta.

6. A seguito della notifica della sentenza da parte del M, avvenuta in data 13 settembre 2013, l'Agenzia delle Entrate, con atto notificato in data 3 ottobre 2013, proponeva ricorso per revocazione avverso la pronuncia della C.T.R. e formulava contestuale istanza di sospensione dei termini per proporre ricorso per cassazione.

6.1. Con decreto del 22 ottobre 2013, comunicato alle parti il successivo 23 ottobre, veniva accolta l'istanza di sospensione e successivamente, con sentenza n. 262/1/2014 comunicata alle parti in data 14 aprile 2014, la C.T.R. rigettava la domanda di revocazione.

7. Con successivo atto notificato dal punto di vista della ricorrente in data 8 maggio 2014, l'Amministrazione finanziaria ha, quindi, proposto, affidandolo a due motivi, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 98/1/13, già oggetto del giudizio di revocazione.

7.1. Il M ha resistito con controricorso, nel quale ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine c. d. breve di sessanta giorni di cui all'art. 325 c.p.c. e, gradatamente, per illegittimità della sospensione accordata dal giudice della revocazione ex art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. Ric. 2014 n. 12450 sez. SU - ud. 02-07-2019 -3- Secondo il controricorrente, in particolare, poiché la sentenza n. 98/1/13 della Commissione Tributaria Regionale era stata notificata in data 13 settembre 2013, il ricorso - pur tenendosi conto del periodo di sospensione feriale (che all'epoca operava dal 1° agosto al 15 settembre) e del periodo di sospensione del termine di impugnazione per l'adozione della sua sospensione da parte del giudice della revocazione - sarebbe stato comunque introdotto oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. Tanto ha sostenuto il resistente sul presupposto che, in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione da parte del giudice della revocazione, il termine iniziale di decorrenza del periodo di sospensione coinciderebbe con la data di comunicazione del provvedimento previsto dall'art. 398, comma 4, cod. proc. civ.

8. La Sezione Tributaria fissava la trattazione del ricorso per l'udienza del 13 novembre 2018 ed in vista di essa il resistente depositava memoria.

8.1. All'esito della camera di consiglio, con ordinanza n. 3262 del 5 febbraio 2019, il Collegio della Sezione Tributaria ha rimesso gli atti al Primo Presidente, previo rilievo che sulla questione processuale relativa al momento di decorrenza della sospensione del termine per ricorrere in cassazione per il caso di accoglimento dell'istanza ex art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., la giurisprudenza della Corte non è univoca, giacché, ad un orientamento giurisprudenziale, storicamente prevalente, secondo cui il periodo di sospensione decorrerebbe dalla data di emanazione del relativo provvedimento da parte del giudice della revocazione, si contrappone altro orientamento secondo il quale, in ipotesi di accoglimento dell'istanza da parte del giudice a quo, il periodo di sospensione del termine decorrerebbe dal momento della presentazione dell'istanza.

8.2. Nell'ordinanza interlocutoria la Quinta Sezione ha sottolineato che la scelta dell'una o dell'altra soluzione riveste carattere decisivo ai Ric. 2014 n. 12450 sez. SU - ud. 02-07-2019 -4- fini della valutazione della tempestività del ricorso, giacché nel caso di specie il termine breve per proporre ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 98/1/13 della Commissione Tributaria Regionale, il cui decorso era stato provocato dalla notifica avvenuta il 13 settembre 2013, stante l'operare della sospensione feriale sino al 15 successivo, era iniziato dal 16 settembre 2013, di modo che - essendo stato il provvedimento di sospensione comunicato alle parti il 23 ottobre 2013 ovvero, secondo il criterio di computo ex numeratione dierum di cui all'art. 155 c.p.c., quando erano già decorsi trentasette giorni dal 16 settembre 2013 e, tenuto conto che la comunicazione della sentenza conclusiva del giudizio di revocazione, dalla quale riprende a decorrere, ex art. 398 c.p.c., il termine per proporre ricorso in cassazione, era avvenuta in data 14 aprile 2014 - ne conseguirebbe che: a) ove si ritenesse che il termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. era rimasto €0 sospeso, a seguito dell'introduzione del giudizio per revocazione, solo a decorrere dal provvedimento di accoglimento della sospensione del suddetto termine (comunicato il 23 ottobre 2013), il ricorso dovrebbe ritenersi tardivo, poiché ai trentasette giorni già decorsi occorrerebbe aggiungere, a partire dal 14 aprile 2014, ulteriori ventitré giorni, sicché il ridetto termine risulterebbe scaduto il 7 maggio 2014, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto il successivo 8 maggio ovvero il sessantunesimo giorno dalla notifica della sentenza impugnata;
b) qualora, viceversa, si prendesse come riferimento per il computo del periodo di sospensione la diversa data in cui è stata presentata la relativa istanza (3 ottobre 2013), collegata all'introduzione del giudizio per revocazione, il ricorso sarebbe da considerare tempestivo.

8.3. Sulla base di tali rilievi la Quinta Sezione, sottolineata anche la valenza nomofilattica della questione, in quanto di puro diritto processuale e, quindi, suscettibile di generare l'affermazione di un principio utilizzabile in tutti i casi in cui lo stesso problema abbia a Ric. 2014 n. 12450 sez. SU - ud. 02-07-2019 -5- riproporsi, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ., per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite al fine di stabilire "se, qualora la sospensione dei termini per il ricorso in cassazione, conseguente a proposizione del giudizio di revocazione, sia concessa, tale periodo di sospensione decorra dal momento della proposizione dell'istanza (contestuale all'introduzione del procedimento per revocazione), o dal momento della decisione del giudice di concedere la sospensione suddetta".

9. Il Primo Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ed è stata fissata la trattazione nell'odierna pubblica udienza, in vista della quale non v'è stato deposito di memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La questione che le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere concerne un problema esegetico che emerge dalla norma del quarto comma dell'art. 398 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 68 della legge n. 353 del 1990 con decorrenza dal 1° gennaio 1993. Esso ha il seguente tenore: "La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta".

2. Com'è noto, il testo appena riprodotto ha rovesciato il principio, espresso dalla formulazione precedente della norma e rimasto immutato dall'entrata in vigore del Codice del 1940, il quale disponeva esattamente in senso opposto, cioè che "La proposizione della revocazione sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione". Il senso della norma prima dell'indicata novella era che la revocazione proposta contro una sentenza assoggettabile tanto ad essa Ric. 2014 n. 12450 sez. 5U - ud. 02-07-2019 -6- quanto a ricorso per cassazione, una volta proposta e tanto ove fosse stata proposta prima quanto ove fosse stata proposta durante la pendenza del giudizio di cassazione doveva essere necessariamente esaminata prima del ricorso per cassazione. La ragione di questa posposizione della trattazione del rimedio di legittimità a quello revocatorio risiedeva ed era giustificabile sulla base di esigenze di ordine logico: concernendo i due rimedi la stessa sentenza e segnando l'eventuale fruttuoso esperimento del primo, quello della revocazione, il venir meno della sentenza con una decisione a sua volta impugnabile non più con la revocazione (primo comma dell'art. 403 cod civ.), ma solo con il ricorso per cassazione (secondo comma della stessa norma), e comportando pertanto l'accoglimento del rimedio revocatorio, sebbene in via non definitiva, il venir meno dell'oggetto del ricorso per cassazione ancora proponibile o proposto al momento della proposizione della revocazione, risultava ragionevole sospendere il corso del termine per il ricorso per cassazione o lo stesso giudizio di cassazione se instaurato (La sospensione automatica, peraltro, durava fino alla comunicazione della sentenza che avesse pronunciato sulla revocazione, non occorrendo attendere che la pronuncia acquistasse acquistato autorità di cosa giudicata: Cass. n. 495 del 1961;
n. 3068 del 1960;
n. 2483 del 1960;
n. 2012 del 1960;
n. 1334 del 1960, n. 405 del 1960;
n. 6109 del 1987;
n. 2385 del 1991;
n. 7361 del 1996, secondo la quale: «Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 398 cod. proc. civ., la proposizione della revocazione sospende il termine per proporre ricorso per cassazione (o il procedimento relativo) fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, e non fino al passaggio in giudicato di tale sentenza. Infatti, con l'espressione "sentenza che ha pronunciato la revocazione" il legislatore non ha inteso riferirsi alla sentenza passata in giudicato, ma alla sentenza impugnabile, atteso che il riferimento legislativo a sentenza che chiude un determinato procedimento, fatto da norma imperativa, di stretta Ric. 2014 n. 12450 sez. SU - ud. 02-07-2019 -7- interpretazione, non può essere esteso ad un istituto diverso, caratterizzato ed autonomo, quale è quello del giudicato.»). Vigente la disciplina originaria del quarto comma dell'art. 398, allorquando, per effetto della comunicazione della sentenza sulla revocazione fosse ripreso il corso del termine per il ricorso per cassazione sospeso oppure il giudizio di cassazione già pendente, si ponevano si ponevano problemi correlati agli esiti del giudizio tt( revocatorio, secondo che la sentenza assoggetta a ricorso per cassazione fosse stata revocata in tutto oppure in parte oppure la revocazione fosse stata rigettata o dichiarata inammissibile. Ma non è questa la sede per evocarli.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi