Cass. pen., sez. V trib., sentenza 08/05/2019, n. 19719

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 08/05/2019, n. 19719
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19719
Data del deposito : 8 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: P G, nato a Frattamaggiore, il 20/11/1960;
avverso la sentenza del 21/9/2017 della Corte d'appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. L P;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. P F, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla commisurazione delle pene accessorie e per l'inammissibilità del ricorso nel resto;
udito per l'imputato l'avv. C C, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di P G per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale commessi nella sua qualità di liquidatore della Ronnax s.r.I., fallita nel corso del 2012. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. Con il primo deduce errata applicazione della legge penale in relazione all'asserita distrazione della vettura Mercedes acquisita dalla fallita a seguito di un contratto di locazione finanziaria. Osserva in proposito il ricorrente come l'esistenza del veicolo non sia stata dolosamente occultata, come invece ritenuto in sentenza, poiché nel corso dell'incontro con il curatore questi chiese conto all'imputato esclusivamente dei beni di proprietà della fallita. Non di meno, come accertato nel corso delle indagini, la vettura venne riconsegnata alla società di leasing la quale l'ha successivamente rivenduta, mentre il riscatto della medesima non è mai stato preso in considerazione dalla curatela. Con il secondo motivo vengono dedotti errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla ritenuta distrazione di un ulteriore veicolo di proprietà della fallita e del corrispettivo della cessione dei beni strumentali dell'impresa. Quanto al primo si obietta che il veicolo in questione venne affidato in custodia all'imputato dal curatore, il quale mai ebbe ad inibirgli il suo utilizzo, mentre non vi è prova alcuna che egli abbia dolosamente provocato il sinistro nel quale lo stesso è rimasto coinvolto, potendosi al più ritenere configurabile il reato di cui all'art. 388 commi 3 e 4 c.p. Con riguardo invece all'altra condotta contestata, il ricorrente lamenta il difetto della prova dell'ingresso e della successiva fuoriuscita dalle casse sociali della somma di cui si assume la distrazione, posto che lo stesso curatore ha negato di aver potuto accertare se la fattura relativa alla cessione dei beni strumentali fu effettivamente pagata, mentre la Corte territoriale non ha considerato che la fallita non saldò mai l'originario acquisto dei medesimi presso la società della moglie dell'imputato, cui vennero invece semplicemente restituiti in compensazione del debito. Ulteriore errata applicazione della legge penale viene eccepita con il terzo motivo in merito all'omessa consegna dei libri contabili relativi agli anni 2011 e 2012, nonché dei mastrini inerenti alla contabilità del 2007. Quanto a tale ultimo addebito, il ricorrente ne lamenta l'omessa contestazione, mentre, per quanto riguarda l'omessa tenuta della contabilità negli ultimi due anni di vita della fallita, all'imputato non sarebbe attribuibile alcuna colpa, avendo il professionista incaricato dell'incombente rinunziato al mandato e non disponendo la società delle risorse per pagarne un altro. Non di meno nel periodo considerato la società, che era in liquidazione, era rimasta inattiva. Anche con il quarto motivo viene eccepita violazione di legge. In proposito viene innanzi tutto rilevato che la Corte territoriale avrebbe confermato la sentenza di primo grado con riferimento all'aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n. 1) legge fall., anziché a quella di cui al primo comma dello stesso articolo ritenuta dal G.u.p. In secondo luogo il ricorrente lamenta il difetto di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.
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