Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/2020, n. 34366

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/2020, n. 34366
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34366
Data del deposito : 3 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SIBILLA MARIA TERESA LEONE DEBORA avverso l'ordinanza del 24/06/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere V P;
lette le conclusioni del PG ,

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Lecce, con ordinanza del 24/6/2019, dichiarava inammissibile la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art.314 cod. proc. pen., con atto depositato in data 13/10/2017, nell'interesse di L D, deceduto il 29/9/2017. L D veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per reati di riciclaggio in concorso con L P, in esecuzione di ordinanza emessa il 15/1/2002 dal GIP del Tribunale di Taranto, dal 17/1/2002 fino al 28/2/2002, data in cui la misura veniva revocata. L'indagato veniva assolto dal Tribunale di Taranto, perché il fatto non sussiste, con sentenza del 20/2/2007, confermata in appello dalla Corte di Appello di Lecce- sezione distaccata di Taranto- in data 12/5/2015. L'istanza era depositata in data 13/10/2017;
all'udienza del 24/6/2019 ve- niva acquisito certificato di morte del ricorrente (avvenuta il 29/9/2017) e for- malizzata la costituzione delle eredi dello stesso, S M T e Leone De- bora, rispettivamente moglie e figlia.

2. Avverso la dichiarata inammissibilità hanno proposto ricorso per cassa- zione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, S M T e Leone De- bora, deducendo, con un unico motivo - di seguito enunciato nei limiti stretta- mente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen - violazione di legge in relazione agli artt. 314 cod. proc. pen., 24 Cost., 5 Convenzione EDU. Le ricorrenti richiamano i precedenti di questa Corte di legittimità, in materia civile, relativi all'ultrattività del mandato, rilevando che la morte del mandante, costituito in giudizio tramite difensore, non determina interruzione del processo ove non venga dichiarata dallo stesso difensore, sopravvivendo la rappresentanza processuale al decesso dei mandante;
mentre nei rapporti interni fra mandante e mandatario, gli atti, tra cui anche la nomina di un procuratore "ad processum", compiuti dal mandatario, prima di conoscere l'estinzione del mandato per morte, restano validi, sia nei confronti del mandante che dei suoi eredi, salva da parte di questi ultimi la ratifica dell'operato del mandatario. Tale principio di ultrattività andrebbe applicato, nel caso che ci occupa, al mandato, conferito con procura speciale al proprio difensore, che al momento del deposito dell'istanza di riparazione non era a conoscenza della morte del suo as- sistito. Vengono, altresì, richiamati gli artt. 1728 e 1722 cod. civ. a sostegno della tesi dell'ultrattività, nonché l'art. 182 cod. proc. civ. che prevede, nel caso in cui il giudicante rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione a stare in giudizio ovvero un vizio che
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