Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/1979, n. 1294

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A norma dell'art 1774 cod civ, in Mancanza di diversa pattuizione, al ritiro della cosa depositata deve provvedere, a propria cura e proprie spese, il depositante, e pertanto, se egli procrastini ingiustificatamente il ritiro della cosa depositata, il depositario non risponde dei danni derivati da tale ritardo a lui non imputabile. ( V 3912/68, mass n 337422).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/1979, n. 1294
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1294
Data del deposito : 27 febbraio 1979

Testo completo

A norma dell'art 1774 cod civ, in Mancanza di diversa pattuizione, al ritiro della cosa depositata deve provvedere, a propria cura e proprie spese, il depositante, e pertanto, se egli procrastini ingiustificatamente il ritiro della cosa depositata, il depositario non risponde dei danni derivati da tale ritardo a lui non imputabile. ( V 3912/68, mass n 337422).*