Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2022, n. 42578

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2022, n. 42578
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42578
Data del deposito : 9 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S M, nato in Albania il 25/04/1977 avverso l'ordinanza del 19/05/2022 del Tribunale di Roma;
letti gli atti del procedimento, il ricorso ed il provvedimento impugnato;
udita la relazione svolta dal Consigliere M R;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale T E, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. M S, con sentenza del Tribunale di Roma del novembre 2021, è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione, per il delitto di procurata evasione di alcuni ergastolani dalla casa di reclusione di Rebibbia in Roma. Nei corso di tale procedimento, nei suoi confronti è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere nel luglio del 2017, tuttavia mai eseguita, essendosi egli reso latitante ed essendo tuttora tale. Attraverso il proprio difensore, S impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma dello scorso 19 maggio, che, in funzione di giudice dell'appello ex art. 310, cod. proc. pen., ha respinto il gravame avanzato nel suo interesse avverso l'ordinanza del giudice del procedimento principale che ne aveva rigettato l'istanza di sostituzione della custodia carceraria con gli arresti domiciliari.

2. Il ricorso denuncia violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione al disposto dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo il Tribunale negato la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari - imposta da tale norma in ragione della misura della pena - per la ritenuta inesistenza di un domicilio idoneo alla relativa esecuzione: quello indicato dall'imputato, infatti, corrispondente all'abitazione della propria compagna, non sarebbe tale, in quanto la sua prolungata latitanza escluderebbe un rapporto di convivenza stabile con costei ed un suo radicamento sul territorio italiano. Replica la difesa: che la donna non è la compagna bensì la moglie dell'imputato;
che, come già emerso durante le indagini e dalle risultanze dibattimentali, l'indirizzo indicato è quello in cui i due convivevano prima della latitanza;
che solo da quest'ultima dipende l'attuale mancanza di convivenza tra loro.
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