Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2021, n. 38178

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2021, n. 38178
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38178
Data del deposito : 26 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARATELLI VALENTINO nato a CANINO il 13/07/1971 avverso la sentenza del 07/06/2019 del TRIBUNALE di VITERBOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione atti;
udito il difensore, A F C, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in subordine, l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. V C ricorre per l'annullamento della sentenza del 07/06/2019 del Tribunale di Viterbo che lo ha assolto dal reato di cui agli artt. 18, comma 1, lett. g), 55, comma 5, lett. e), d.lgs. n. 81 del 2008, perché non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 129, cod. proc. pen., e 131-bis cod. pen., e osserva, al riguardo, che il giudice non può emettere sentenza pre- dibattimentale di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto in assenza di richiesta delle parti, nel caso di specie inesistente.

1.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, posto che il Tribunale ha comunque dato atto della sostanziale correttezza della procedura di estinzione del reato ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 758 del 1994, che escludeva l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

1.3.Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., l'omessa assunzione delle prove chieste per ottenere la propria assoluzione nel merito.

2.11 ricorso è fondato 3.0sserva il Collegio:

3.1.secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, la sentenza di proscioglimento pre-dibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen. può essere emessa solo ove ricorrano i presupposti in esso previsti (mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell'azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non occorra procedere al dibattimento) e sempre che le parti, messe in condizione di interloquire, non si siano opposte, in quanto non può trovare applicazione, in detta fase, la disposizione dell'art. 129 stesso codice che presuppone necessariamente l'instaurazione di un giudizio in senso proprio (Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001, dep. 2002, Angelucci, Rv. 220555 - 01);

3.2.nell'ipotesi, poi, di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., presuppone che l'imputato medesimo ed il PM non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale. Il potere di opposizione trova giustificazione nel possibile interesse delle parti ad un diverso esito del procedimento, potendo l'imputato, in particolare, mirare all'assoluzione nel merito o ad una diversa formula di proscioglimento onde evitare l'iscrizione nel casellario giudiziale della dichiarazione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.) (Sez. 4, n. 25539 del 18/10/2016, dep. 2017, Rv. 270090 - 01;
Sez. 2, n. 12305 del 15/03/2016, Rv. 266493 - 01;
Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Rv. 265446 - 01);
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