Cass. civ., sez. I, ordinanza 16/03/2023, n. 07732

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 16/03/2023, n. 07732
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07732
Data del deposito : 16 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16217/2019 R.G. proposto da : T M, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIO EMANUELE II, 21, presso lo studio dell’avvocato D M M (DMRMRA67R03B354C) rappresentato e difeso dall'avvocato P S (PZZSRG44M16L463H) -ricorrente-

contro

I S P S, elettivamente domiciliato in 305 VIA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato V M G (VTTMHL54B10E445C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 968/2018 depositata il13/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere L N.

FTTI DI CAUSA

Viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari del 13 novembre 2018, n. 968, che ha respinto l’impugnazione proposta contro la decisione di primo grado emessa il 2 settembre 2016, la quale aveva dichiarato inammissibile la domanda per precedente giudicato. La corte ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che l’attore abbia proposto una domanda avente la medesima causa petendied il medesimo petitum di quella già respinta dal Tribunale di Cagliari con sentenza del 18 settembre 2015, n. 2679, passata in giudicato. In particolare, riferisce la corte d’appello che egli aveva chiesto, in quella sede, la condanna della banca al pagamento della somma di € 17.897,71, oltre ad € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, per avere la banca illecitamente addebitato sul proprio conto un assegno negoziato e rimasto insoluto;
e che, nel presente giudizio, egli ha nuovamente proposto domanda di condanna della banca al pagamento del detto importo, allegando di avere appreso solo nel corso del primo processo che la banca aveva smarrito l’assegno stesso, negoziato presso l’istituto, e di intendere ottenere quindi il risarcimento del danno. La corte ha precisato che, avendo la banca dedotto lo smarrimento del titolo nella sua prima memoria istruttoria ex art.183 c.p.c., vigente ratione temporis , ben poteva l’odierno ricorrente precisare la sua domanda nella successiva udienza;
e che dalla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2679/2015 risulta come ivi l’attore avesse chiesto la condanna per la responsabilità da inadempimento della banca anche per avere smarrito il titolo, ai sensi dell’art. 1718, comma 4, c.c., quantificando la pretesa nella somma di € 17.897,71, più ulteriori € 7.000,00 a titolo di risarcimento. Ha concluso pertanto, che, formatosi il giudicato sulla domanda, secondo gli elementi costitutivi della causa petendi e del petitum, e coprendo il giudicato il dedotto e il deducibile, nella specie l’azione è preclusa dal divieto di bis in idem. Per la cassazione di detta pronuncia ricorre il soccombente, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’intimata.
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