Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/11/2016, n. 23396
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Al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un'azione di addestramento notturna, svolta accidentalmente - per errore commesso da altro militare - con armi cariche, competono i benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, la cui attribuzione presuppone che i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, siano svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, e si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari (quale, nella specie, l'uso di bomba a mano carica anziché inerte) ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare.
Sul provvedimento
Testo completo
12339 6/16 T REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Militare di leva vittima Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - del dovere Dott. SERGIO DI AMATO - Presidente Sezione - I'd 15/09/2016 R0423396 Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - PU R.G.N. 26060/2014 Dott. ANGELO SPIRITO Presidente Sezione - - Rep Dott. PIETRO CURZIO - Rel. Pres. Sezione - Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Presidente Sezione - - Presidente Sezione - Dott. MARCELLO LACOBELLIS Consigliere- Dott. RENATO BERNABAI Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26060-2014 proposto da: MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
453,
- ricorrenti -
16
contro
RI LE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA BAVA, per delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 225/2014 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2016 dal Presidente Dott. PIETRO CURZIO;
uditi gli avvocati Bruno DETTORI per l'Avvocatura Generale dello Stato ed Andrea BAVA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. FRANCESCO MAURO LACOVIELLO, che ha concluso per il rigetto del primo motivo, cassazione con rinvio. Ragioni della decisione 1. Il 13 agosto 1979 LE UE, paracadutista in servizio di leva, durante un'esercitazione notturna che avrebbe dovuto к svolgersi con armi inerti, rimase ferito a causa dell'esplosione di una bomba carica utilizzata per errore altrui, riportando lesioni permanenti.
2. Con la legge 266/2005 il legislatore ridisegnò la nozione di vittime del dovere e creò quella di soggetti ad esse equiparati, prevedendo la copertura retroattiva di eventi a decorrere dal 1° gennaio 1961. Il UE, a seguito dell'introduzione di questa normativa, chiese i relativi benefici in sede amministrativa, con Ric. 2014 n. 26060 sez. SU - ud. 13-09-2016 -2- esito negativo. Convenne quindi in giudizio i ministeri della Difesa e dell'Interno.
3. Il Tribunale di Brescia accolse il ricorso, dichiarandolo "soggetto equiparato alle vittime del dovere" e condannando il ministero dell'Interno all'inserimento del suo nominativo nella relativa graduatoria e quello della Difesa al riconoscimento dei benefici.
4. A seguito dell'appello dei ministeri, il UE rinunciò ad alcuni emolumenti. La Corte d'appello, con sentenza pubblicata il 25 giugno 2014, oltre a dare atto di tale rinuncia, escluse altri benefici (quello relativo all'assistenza psicologica garantita dallo Stato e all'erogazione di medicinali di classe C, per carenza di certificazione medica circa la necessità degli stessi) accogliendo sul punto l'appello. Affermò inoltre che quelli residui rimanevano subordinati al raggiungimento di un'utile posizione in graduatoria, considerato che ogni anno viene fissato un tetto di spesa e occorre che l'avente diritto iscritto nell'elenco si collochi in una posizione coperta finanziariamente.
5. Contro tale decisione i ministeri hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
6. Il UE si è difeso con controricorso, memoria e note depositate in udienza a seguito della requisitoria del PG.
7. Con il primo motivo i ministeri denunziano violazione dell'art. 103, comma 1, Cost., e 7, comma 4, c.p.a. riproponendo l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'AGO in favore del giudice amministrativo formulata nei gradi di merito. Contestano che si tratti di benefici assistenziali ex art. 442 c.p.c. e sostengono trattarsi di posizioni soggettive derivanti da obbligazioni di natura contrattuale rientranti in un rapporto di lavoro pubblico non contrattualizzato. Ric. 2014 n. 26060 sez. SU - ud. 13-09-2016 -3- 8. La tesi non può essere condivisa, in quanto si è in presenza di un diritto soggettivo e si verte in materia di assistenza.
9. La normativa di riferimento è dettata dai commi 562-565 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che hanno esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono definite "vittime del dovere". 10. La definizione di questa categoria di persone si rinviene nel comma