Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/2013, n. 15882
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente. (Nel caso di specie, la Corte - essendo risultata l'area interessata dai lavori non interdetta al pubblico - ha riconosciuto la persistenza dell'obbligo di custodia in capo al Comune proprietario della stessa, escludendo, altresì, che ai fini dell'esonero dalla responsabilità potessero assumere rilievo le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 25 maggio 1978, n. 230 ed all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 227, trattandosi di norme che, nel prevedere interventi di risanamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi, non stabiliscono alcun esonero di responsabilità dei Comuni interessati, ma soltanto l'attivazione da parte della Regione Umbria per l'esecuzione dei progetti necessari ad evitare il movimento franoso e a sollecitare il pieno recupero delle due zone, di particolare rilievo artistico e ambientale).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo - Presidente -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3220/2008 proposto da:
COMUNE DI TODI 00316740547, in persona del Sindaco pro tempore Avv. RUGGIANO ANTONINO, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRETTI LUIGI giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COLLE TODI SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE 06101541008, in persona del liquidatore Rag. TRUBIANI MARCO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
REGIONE UMBRIA 80000130544, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentata e difesa per legge;
- controricorrenti -
e contro
CO AN;
- intimata -
avverso la sentenza n. 542/2006 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 15/12/2006, R.G.N. 108/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l'Avvocato ANDREA MELUCCO per delega;
udito l'Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. VA CO conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Perugia, il Comune di Todi e la società Colle di Todi a r.l. chiedendo che fossero condannati in solido a risarcirle i danni conseguenti ad una caduta verificatasi all'uscita della propria abitazione, sita a Todi, in data 11 luglio 1992. Esponeva l'attrice che tale evento dannoso era stato determinato dall'esistenza di un dislivello venutosi a creare tra la porta della sua abitazione ed il fondo stradale, a causa di lavori di ristrutturazione eseguiti dalla società Colle di Todi che avevano comportato la rimozione della pavimentazione esistente.
Si costituivano entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda;
il Comune di Todi chiedeva di poter chiamare in causa la Regione Umbria, la quale si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Tribunale, con sentenza del 12 dicembre 2002, accoglieva la domanda nei confronti del Comune di Todi e della società Colle di Todi a r.l., che condannava al pagamento della somma di Euro 33.707,22, riconoscendo un concorso di colpa della CO nella misura del 15 per cento.
2. Avverso tale pronuncia proponeva appello il Comune di Todi cui si affiancava quello della società Colle di Todi, mentre la Regione Umbria e VA CO chiedevano la conferma dell'impugnata sentenza.
La Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 15 dicembre 2006, rigettava l'appello, confermava la sentenza impugnata e condannava il Comune di Todi al pagamento delle ulteriori spese del grado nei confronti della CO e della Regione Umbria.
Osservava la Corte territoriale, per quanto ancora interessa in questa sede, che il fatto che il Comune avesse affidato lo svolgimento dei lavori ad una società esterna non faceva venire meno il suo potere-dovere di vigilanza, che costituisce conseguenza del diritto di proprietà sul bene pubblico. Nè risultava che l'affidamento dei lavori avesse determinato un qualche temporaneo affievolimento delle prerogative essenziali del diritto di proprietà.
La conservazione necessaria, in capo al Comune, dei poteri autoritativi sul bene - ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 54, comma 4, - rendeva impossibile
ipotizzare che fossero venuti meno gli obblighi di custodia;
obblighi che, del resto, non possono essere dismessi "a piacimento", sicché il sopravvenire di una concorrente responsabilità di altro soggetto "si somma ai doveri dell'ente senza eliderli in alcun modo". Quanto all'art. 2051 c.c., poi, la Corte perugina rilevava che il venire meno dell'obbligo di custodia potrebbe ipotizzarsi solo in presenza di beni pubblici che, a causa della loro estensione o configurazione, rendano in effetti impossibile un controllo;
circostanza, questa, che non ricorreva nel caso di specie, perché i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale riguardavano "luoghi estesi della città, ma determinati e non enormi". In riferimento all'attribuzione della responsabilità, in tutto o in parte, alla CO, il giudice d'appello poneva in evidenza che la ricostruzione del fatto induceva ad escludere che l'evento dannoso potesse essere ricondotto a responsabilità unica dell'appellata. Costei, infatti, settantanovenne all'epoca dei fatti, si era trovata a dover fare "una specie di salto in basso di circa 60 centimetri" senza alcun appoggio, anche perché il portone della sua abitazione era rimasto privo della necessaria passerella;
sicché l'attribuzione a suo carico di un 15 per cento di responsabilità appariva