Cass. pen., sez. I, sentenza 06/08/2019, n. 35707
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A D nato a BENIN CITY (NIGERIA) il 19/09/1990 avverso la sentenza del 08/10/2018 del GIUDICE DI PACE di MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere S A;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dato atto dell'assenza del difensore RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Macerata ha dichiarato A D responsabile della contravvenzione di cui all'articolo 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per essersi trattenuto senza giustificato motivo in violazione dell'ordine di allontanamento disposto con decreto del Prefetto di Ancona del 30/12/2011, fatto accertato il 28/02/2018. 2. Ricorre A D, a mezzo del difensore avv. M R, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando l'erroneità della decisione con riferimento alla fornita prova di avere ottenuto il 7 maggio 2018 un permesso provvisorio e di avere successivamente ottenuto il 13 agosto 2018 un permesso di soggiorno relativo alla richiesta di asilo presentata dall'interessato, sicché deve escludersi che lo stesso abbia coscientemente omesso di lasciare il territorio nazionale in quanto si è ingiustificatamente trattenuto per fare la richiesta di asilo, temendo per la propria incolumità e comunque in attesa del perfezionamento della procedura relativa all'asilo politico.
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