Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2022, n. 48558
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di G N, nata a Palermo il 16.9.1961, quale Segretario Generale e legale rappresentante della Federazione Energia Moda Chimica e Affini Nazionale Cisl, contro l'ordinanza del Tribunale di Milano del 28-9.6.2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. P C;
letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28-29.6.2022 il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da N G, nella qualità di Segretario Generale e legale rappresentante della
FEMCA
Nazionale CISL contro il sequestro preventivo adottato dal GIP di Milano in data 14.9.2022 nell'ambito del procedimento nel quale risulta indagato E F per fatti di truffa aggravata in danno dell'INPS;
2. ricorre per cassazione la G, nella qualità sopra richiamata ed a mezzo del suo difensore e procuratore speciale, lamentando violazione di legge con riguardo all'art. 325 cod. proc. pen. anche per l'erroneo inquadramento della FEMCA CISL e per assoluto difetto e/o inesistenza della motivazione in quanto priva di qualsiasi profilo logico giuridico e, perciò, meramente apparente: rileva come la motivazione del provvedimento impugnato contrasti con lo stesso provvedimento del GIP di Milano che aveva escluso la possibilità di iscrivere la associazione sindacale solo ed esclusivamente in considerazione del disposto di cui all'art. 1 comma 3 del D. Lg.vo 231 del 2001 nonostante che sia l'ordinanza genetica che lo stesso provvedimento impugnato confermassero la posizione della FEMCA CISL come soggetto beneficiario del risparmio conseguente ai contributi che sarebbero stati illegittimamente accreditati al lavoratore C;
richiama la giurisprudenza di questa Corte in ordine ai presupposti perché si possa parlare di soggetto "terzo" rispetto al reato sia sotto il profilo oggettivo, del beneficio ricavatone, che soggettivo, della conoscibilità, con l'ordinaria diligenza, del reato commesso e, pertanto, perché possa ritenersi estranea al provvedimento finale di confisca;
segnala, perciò, la contraddittorietà della motivazione della ordinanza che, per un verso, ha considerato la FEMCA CISL soggetto "terzo" e, per altro verso, lo ha indicato come quello effettivamente
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. P C;
letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28-29.6.2022 il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da N G, nella qualità di Segretario Generale e legale rappresentante della
FEMCA
Nazionale CISL contro il sequestro preventivo adottato dal GIP di Milano in data 14.9.2022 nell'ambito del procedimento nel quale risulta indagato E F per fatti di truffa aggravata in danno dell'INPS;
2. ricorre per cassazione la G, nella qualità sopra richiamata ed a mezzo del suo difensore e procuratore speciale, lamentando violazione di legge con riguardo all'art. 325 cod. proc. pen. anche per l'erroneo inquadramento della FEMCA CISL e per assoluto difetto e/o inesistenza della motivazione in quanto priva di qualsiasi profilo logico giuridico e, perciò, meramente apparente: rileva come la motivazione del provvedimento impugnato contrasti con lo stesso provvedimento del GIP di Milano che aveva escluso la possibilità di iscrivere la associazione sindacale solo ed esclusivamente in considerazione del disposto di cui all'art. 1 comma 3 del D. Lg.vo 231 del 2001 nonostante che sia l'ordinanza genetica che lo stesso provvedimento impugnato confermassero la posizione della FEMCA CISL come soggetto beneficiario del risparmio conseguente ai contributi che sarebbero stati illegittimamente accreditati al lavoratore C;
richiama la giurisprudenza di questa Corte in ordine ai presupposti perché si possa parlare di soggetto "terzo" rispetto al reato sia sotto il profilo oggettivo, del beneficio ricavatone, che soggettivo, della conoscibilità, con l'ordinaria diligenza, del reato commesso e, pertanto, perché possa ritenersi estranea al provvedimento finale di confisca;
segnala, perciò, la contraddittorietà della motivazione della ordinanza che, per un verso, ha considerato la FEMCA CISL soggetto "terzo" e, per altro verso, lo ha indicato come quello effettivamente
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