Cass. pen., sez. II, sentenza 02/05/2018, n. 18742
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la seguente Sentenza nella causa penale promossa da: G M nato a Cerignola il 23/8/1975;G T nato a San Giovanni Rotondo il 22/9/1993;S S nato Cerignola il 24/1/1990;avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 3/5/2017;visti gli atti , la sentenza impugnata ed i ricorsi ;udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. L A;udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale dott. E C che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;udito il difensore avv. U P per S S che si è riportato ai motivi di ricorso . Premesso in fatto G M, G T e S S ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 27/11/2015, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani, aveva rideterminato la pena inflitta in ordine ai reati di rapina ( consumata e tentata) e furto ( consumato e tentato), loro rispettivamente ascritti, chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., deducono G la violazione di legge in relazione all'art. 133 c.p., non avendo il giudice d'appello, nella determinazione della pena, effettuato una valutazione integrata del fatto e della personalità dell'imputato;G la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla richiesta difensiva di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza ( non semplicemente di equivalenza) sulle contestate aggravanti;lo S si duole dell'eccessività della pena avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 c.p. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili ad eccezione di quello proposto da G T che è parzialmente ammissibile . 2. Va premesso che gli imputati in sede di appello hanno rinunziato ai motivi di ricorso ad eccezione di quelli sul trattamento sanzionatorio, su tale punto, dunque, si è soffermata la Corte di merito che con motivazione congrua ed esaustiva, rispettosa dei parametri di cui all'art. 133 c.p., ha sottolineato la componente oggettiva e soggettiva della dosimetria della pena evidenziando da un lato la gravità dei reati, dall'altro la personalità dei rei desunta da gravi e specifici precedenti penali. Tale valutazione degli elementi di fatto poiché non intrinsecamente illogica e conforme ai dati processuali , non si presta a censure in sede di legittimità. 3. Quanto al giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche ed aggravanti, in termini di equivalenza e non di prevalenza come voluto dai ricorrenti, la Corte territoriale ha ritenuto di non potere concedere le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, in ragione della gravità dei reati e della pericolosità degli imputati e detto giudizio non appare censurabile in questa sede, dovendosi ribadire oltre a quanto più sopra indicato, che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 c.p. , scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ( Sez. 2 n. 31531/2017, Rv. 270481;Sez. Unite 10713/2010, rv. 245931).
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