Cass. pen., sez. V trib., sentenza 26/01/2023, n. 03432

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 26/01/2023, n. 03432
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03432
Data del deposito : 26 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI GIOVANNI PAMELA nato a CREMA il 11/03/1984 STANKOVIC JASMINA nato il 12/03/1967 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE M;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. N L, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21 maggio 2021 la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato P d G e J S alla pena di giustizia, avendole ritenute responsabili di furto aggravato di una cassetta e di un marsupio contenenti vari attrezzi di lavoro lasciati, durante la pausa pranzo, nel cortile di un concessionaria Audi dall'incaricato di eseguire lavori di riparazione della porta scorrevole della rivendita di autovetture.

2. Nell'interesse delle imputate è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. Si rileva che, nel caso di specie, non era ravvisabile la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze, tenuto conto della agevole possibilità per la persona offesa di riporre gli attrezzi, ordinatamente collocati nei loro contenitori, all'interno del furgone o dell'officina, prima di recarsi a pranzo. Del resto, proprio la velocità di esecuzione del reato dimostrava come l'incombente potesse essere realizzato in un brevissimo lasso temporale. Ribadito che, peraltro, nel caso di specie, la zona antistante alla concessionaria era oggetto di videosorveglianza continuativa, si conclude nel senso che gli attrezzi erano stati lasciati incustoditi per mera comodità, dimenticanza o fretta.
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