Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2016, n. 17163

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In tema di prova del danno da dequalificazione professionale ex art. 2729 c.c., non è sufficiente a fondare una corretta inferenza presuntiva il semplice richiamo di categorie generali, come la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la gravità del demansionamento, la sua durata e altri simili indici, dovendo procedere il giudice di merito, pur nell'ambito di tali categorie, ad una precisa individuazione dei fatti che assume idonei e rilevanti ai fini della dimostrazione del fatto ignoto, alla stregua di canoni di probabilità e regole di comune esperienza.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2016, n. 17163
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17163
Data del deposito : 18 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

ITA IR D : T EN 18 AGO 2016 ES O AULA 'A' E NT SE 17 1 6 3. 1 6 E N IO RAZ IST Oggetto EG REPUBBLICA ITALIANA R TE EN ES IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 16319/2013 Cron.17163 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. PIETRO VENUTI Presidente Ud. 20/04/2016 Dott. ANTONIO MANNA Consigliere PU Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Rel. Consigliere Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI Dott. FEDERICO DE GREGORIO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16319-2013 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. 00471850016, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 221 presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, MARCO MARIA VALERIO RIGI LUPERTI, che la rappresentano difendono giusta delega in atti;
2016 - ricorrente 1598

contro

CHIOVARO MARIO C.F. chvmra54104g273t, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE TRIBULATO, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 1407/2012 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/06/2012 r.g.n. 1458/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;
udito l'Avvocato TRIBULATO GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. g n u h p R.G. 16319/2013 Svolgimento del processo Con sentenza n. 1407/2012, depositata il 28 giugno 2012, la Corte di appello di Palermo, in accoglimento del gravame di AR HI e in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, condannava EL AL S.p.A. ad attribuire all'appellante, già inquadrato nel V livello del CCNL SIP del 1992 nel passaggio dall'ASST all'IRITEL e, quindi, nel livello E del CCNL TLC del 1996, il superiore inquadramento nel IV livello dello stesso contratto SIP a decorrere dall'1/11/1993 e nel corrispondente livello F del contratto collettivo TLC;
condannava, inoltre, la società al pagamento delle differenze di trattamento economico nei limiti del quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il demansionamento, liquidato in misura pari al 20% della retribuzione percepita. La Corte, richiamato l'orientamento di legittimità formatosi sulle tabelle di equiparazione previste dalla I. 29 gennaio 1992, n. 58, e poste a confronto le declaratorie dell'ultima categoria (la VII) rivestita dal lavoratore nella ASST e del V livello assegnatogli, sulla base delle medesime tabelle, nel passaggio in IRITEL, osservava come la previsione della 'direzione di uffici e impianti costituenti unità organiche di media entità o grandi ripartizioni interne delle unità organiche di rilevante entità', contenuta nella prima di tali declaratorie, non trovasse riscontro in quella del V livello successivamente attribuito;
osservava, quindi, che la qualifica dell'appellante, al momento del passaggio in IRITEL, e cioè quella di 'revisore tecnico coordinatore', ricompresa nella VII categoria (qualifica che si distingueva da quella di revisore tecnico proprio per l'attribuzione della direzione di unità organiche), risultasse svilita nella concreta fattispecie, posto che il lavoratore, secondo quanto emerso dall'istruttoria, non aveva più avuto, successivamente a detto passaggio, personale da coordinare, limitandosi ad eseguire gli incarichi affidatigli dal suo coordinatore;
osservava infine come le caratteristiche della precedente VII categoria trovassero corrispondenza nel IV livello del CCNL SIP, la cui declaratoria prevedeva appunto compiti di coordinamento. Quanto alla domanda risarcitoria per danno da demansionamento, la Corte, rilevato preliminarmente che la relativa prova poteva essere fornita anche mediante presunzioni, richiamava gli elementi della gravità, durata e conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione e la frustrazione di ragionevoli aspettative di progressione professionale. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza EL AL S.p.A. con tre motivi;
il lavoratore ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Chupi Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 4 I. 29 gennaio 1992, n. 58, 2095 e 2103 c.c., 96 disp. att. c.c. e 24 Cost., censura la sentenza di secondo grado per avere ritenuto la corrispondenza della VII categoria, in cui il lavoratore risultava inquadrato, ai sensi della 1. 22 dicembre 1981, n. 797, nell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (ASST), e del 4° livello del CCL SIP del 1992 sulla base di un'indagine erroneamente fondata sull'equivalenza delle mansioni svolte in concreto dal lavoratore, e pertanto dell'applicazione dell'art. 2103 c.c., anziché sulla base di un raffronto complessivo tra le declaratorie e i profili, secondo le indicazioni della pur richiamata giurisprudenza di legittimità. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo

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