Cass. civ., sez. I, sentenza 18/12/2003, n. 19437
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Il curatore speciale del minore, nominato a seguito dell'opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 - nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dall'art. 16 della legge 28 marzo 2001, n. 149, - assume nel relativo giudizio, e perciò anche in sede di impugnazione (ricorso in appello e per Cassazione) agli effetti dell'art. 331 cod. proc. civ., la veste di litisconsorte necessario.
Alla parte rimasta contumace nel giudizio "a quo", la notificazione dell'impugnazione, salvo che non debba avvenire nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto all'atto della notificazione della sentenza ai sensi del primo comma dell'art. 330 cod. proc. civ. - ove il contumace abbia provveduto in tal senso -, va effettuata personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ. (art. 330 cit., ultimo comma), dovendo considerarsi inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione che, nella ricorrenza degli indicati presupposti, venga eseguita presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della corte d'appello che aveva ritenuto valida la notificazione dell'atto di impugnazione - a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio - effettuata addirittura presso la cancelleria della corte stessa).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SAGGIO - PRESIDENTE -
Dott. RI Gabriella LUCCIOLI - CONSIGLIERE -
Dott. SE Vito Antonio MAGNO - CONSIGLIERE -
Dott. Renato RORDORF - CONSIGLIERE -
Dott. Paolo GIULIANI - CONSIGLIERE Rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET NE, DO FE, TE FE, CO FE, DA VA, IA FE, ET TI, SE RS, EL TI, SE OL, EL TI, LG TI, VA OR, RA TI, UG CO, GE BI, RI TI, elettivamente domiciliati in Roma, Via CO Caracciolo n. 16, presso l'Avvocato Alfonso Amato che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso;
- RICORRENTI -
CONTRO
Avvocato Gervasio Paolo CICORIA, nella qualità di curatore speciale della minore RT NE;
- INTIMATO -
NONCHÉ
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di APPELLO di POTENZA;
- INTIMATO -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, sezione per i minorenni, n. 12/2003 pubblicata il 27.1.2003.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.9.2003 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il difensore dei ricorrenti.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, il quale ha concluso per l'accoglimento del quinto motivo del ricorso, assorbiti gli altri, ovvero, in subordine, per il rigetto del ricorso stesso.
Svolgimento del processo
In data 16.9.1998, il Tribunale per i minorenni di Potenza disponeva, nei confronti della minore RT CI, l'apertura della procedura per lo stato di adottabilità, che veniva quindi dichiarato dal medesimo Tribunale con successivo decreto del 19.1.2000. Avverso tale decreto, proponevano ricorso i genitori della minore, ET CI e DO FE, nonché i parenti.
Nominato il curatore speciale della minore stesso (nella persona dell'Avv. Gervasio Paolo Cicoria), detto giudice, con sentenza (n. 10/01) in data 20.7.2001, ribadita nei confronti di taluni dei parenti, per difetto del grado di parentela richiesto dagli articoli 12 e 17 della legge n. 184 del 1983, l'inammissibilità del ricorso già dichiarata con provvedimento del 3.5.2001, rigettava l'opposizione, ravvisando la sussistenza dello stato di abbandono della minore in considerazione dell'inidoneità dei genitori di questa nonché delle ulteriori figure parentali.
Avverso la decisione, proponevano appello i medesimi genitori ed i parenti.
La Corte territoriale di Potenza, nella sua specializzata composizione, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore speciale, con sentenza del 20.11.2002/27.1.2003 dichiarava la nullità della pronuncia impugnata e rigettava l'opposizione avverso il suindicato decreto del Tribunale minorile in data 19.1.2000, assumendo:
a) che l'illegittima compresenza nel collegio giudicante di prima istanza di un applicato e di un supplente comportasse la nullità della riferita pronuncia e, ancor prima, delle attività processuali compiute dal collegio stesso, laddove, tenuto fermo il principio della tassatività delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., la medesima Corte, dichiarata appunto la nullità dell'impugnata sentenza e disposta la rinnovazione degli atti nulli, doveva pronunciare nel merito;
b) che spettasse al giudice il compito di valutare l'oggettiva rilevanza degli specifici profili sottesi alle richieste di informazioni e di inchiesta testimoniale avanzate dagli opponenti, non dando ingresso ad attività istruttorie inconferenti;
c) che numerosi elementi di prova dimostrassero in materia irrefutabile l'assoluta incapacità dei genitori ad assicurare un equilibrato sviluppo psico-fisico della prole, laddove parimenti inidonee ad assolvere il delicato compito educativo-assistenziale della minore si erano rivelate le figure parentali entro il quarto grado e, segnatamente, quelle della coppia UG NT e RA AR