Cass. civ., SS.UU., ordinanza 31/07/2019, n. 20698
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17568-2018 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, con ordinanza n. 1318/2018 depositata il 21/05/2018 nella causa tra: TONELLI PATRIZIA, ZUSSINO LUCA, ZUSSINO VALENTINA, ZUSSINO FRANCESCO MATTIA;
- ricorrenti non costituitisi in questa fase -
contro
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, A.N.A.S. S.P.A., FIS IMPIANTI INTERRATI S.R.L.;
- resistenti non costituitisi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2019 dal Consigliere M F: lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale SERGIO DEL CORE, il quale ha concluso che va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. RITENUTO IN FATTO P T, F M Z, L Z e V Z evocavano, dinanzi al Tribunale di Monza, la Provincia di Monza e Brianza, l'ANAS s.p.a. e la FIS IMPIANTI s.r.l. esponendo di essere proprietari di terreni siti nel Comune di Giussano, contraddistinti dai mappali nn. 145 e 148, in ordine ai quali erano stati stipulati con il Comune - a motivo di previsti futuri lavori di realizzazione di opere stradali idonee alla regolarizzazione di un'intersezione con circolazione rotatoria lungo la SP n. 102 - due distinti preliminari di cessione bonaria, senza però che seguisse alcuna attività volta dalla realizzazione dei lavori sopra descritti, fin quando la Provincia, divenuta nel frattempo competente per territorio, avviava con gli attori alcuni contatti volti all'attuazione della prevista opera pubblica, senza apportare alcuna modificazione agli originari accordi;
in data 07.11.2016 ai proprietari dei terreni de quibus veniva notificata determinazione del Dirigente del settore complesso territorio della Provincia di Monza e Brianza, con la quale venivano a conoscenza che era stato approvato un progetto esecutivo in variante ad altro, a loro sconosciuto, la cui materiale esecuzione era stata affidata dalla Provincia all'ANAS s.p.a. quale stazione appaltante che, a sua volta, aveva individuato nella FIS Impianti Ric. 2018 n. 17568 sez. SU - ud. 12-02-2019 -2- Interrati s.r.l. il soggetto appaltatore, precisando che la committente dell'opera (la Provincia) aveva trasmesso alla stazione appaltante ANAS i preliminari di cessione bonaria sottoscritti con il Comune di Giussano, specificando la piena vigenza ed efficacia degli stessi;
dopo la notifica della determinazione che pronunciava la "dichiarazione di pubblica utilità" dell'opera stradale de qua, parte del terreno di proprietà degli attori veniva occupato dall'appaltatrice, che ne trasformava radicalmente lo stato, al punto da rendere impossibile l'accesso alle loro proprietà, senza neanche una preventiva notifica di atto amministrativo di occupazione d'urgenza;
in assenza di regolari atti amministrativi, chiedevano disporsi l'immediata reintegra nel possesso dei mappali in questione, con ordine immediato di rilascio degli stessi a carico delle convenute. Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della Provincia e dell'ANAS, rimasta contumace la FIS Impianti Interrati, il Tribunale adito, con ordinanza del 9 marzo 2017, declinava la propria giurisdizione sulla controversia, ritenendo sussistere quella del giudice amministrativo. Con ricorso notificato via PEC il 19 ottobre 2017, gli originari attori riassumevano la lite avanti al TAR Lombardia, che con ordinanza n. 1318 del 2018 (ritualmente comunicata), ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo mancare nella specie una qualunque vicenda da correlare ad una procedura espropriativa, essendo stata richiesta la reintegrazione nel possesso del diritto di passaggio pedonale e carraie relativamente ad un mappale non oggetto di provvedimento amministrativo. Il conflitto è stato avviato
- ricorrenti non costituitisi in questa fase -
contro
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, A.N.A.S. S.P.A., FIS IMPIANTI INTERRATI S.R.L.;
- resistenti non costituitisi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2019 dal Consigliere M F: lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale SERGIO DEL CORE, il quale ha concluso che va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. RITENUTO IN FATTO P T, F M Z, L Z e V Z evocavano, dinanzi al Tribunale di Monza, la Provincia di Monza e Brianza, l'ANAS s.p.a. e la FIS IMPIANTI s.r.l. esponendo di essere proprietari di terreni siti nel Comune di Giussano, contraddistinti dai mappali nn. 145 e 148, in ordine ai quali erano stati stipulati con il Comune - a motivo di previsti futuri lavori di realizzazione di opere stradali idonee alla regolarizzazione di un'intersezione con circolazione rotatoria lungo la SP n. 102 - due distinti preliminari di cessione bonaria, senza però che seguisse alcuna attività volta dalla realizzazione dei lavori sopra descritti, fin quando la Provincia, divenuta nel frattempo competente per territorio, avviava con gli attori alcuni contatti volti all'attuazione della prevista opera pubblica, senza apportare alcuna modificazione agli originari accordi;
in data 07.11.2016 ai proprietari dei terreni de quibus veniva notificata determinazione del Dirigente del settore complesso territorio della Provincia di Monza e Brianza, con la quale venivano a conoscenza che era stato approvato un progetto esecutivo in variante ad altro, a loro sconosciuto, la cui materiale esecuzione era stata affidata dalla Provincia all'ANAS s.p.a. quale stazione appaltante che, a sua volta, aveva individuato nella FIS Impianti Ric. 2018 n. 17568 sez. SU - ud. 12-02-2019 -2- Interrati s.r.l. il soggetto appaltatore, precisando che la committente dell'opera (la Provincia) aveva trasmesso alla stazione appaltante ANAS i preliminari di cessione bonaria sottoscritti con il Comune di Giussano, specificando la piena vigenza ed efficacia degli stessi;
dopo la notifica della determinazione che pronunciava la "dichiarazione di pubblica utilità" dell'opera stradale de qua, parte del terreno di proprietà degli attori veniva occupato dall'appaltatrice, che ne trasformava radicalmente lo stato, al punto da rendere impossibile l'accesso alle loro proprietà, senza neanche una preventiva notifica di atto amministrativo di occupazione d'urgenza;
in assenza di regolari atti amministrativi, chiedevano disporsi l'immediata reintegra nel possesso dei mappali in questione, con ordine immediato di rilascio degli stessi a carico delle convenute. Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della Provincia e dell'ANAS, rimasta contumace la FIS Impianti Interrati, il Tribunale adito, con ordinanza del 9 marzo 2017, declinava la propria giurisdizione sulla controversia, ritenendo sussistere quella del giudice amministrativo. Con ricorso notificato via PEC il 19 ottobre 2017, gli originari attori riassumevano la lite avanti al TAR Lombardia, che con ordinanza n. 1318 del 2018 (ritualmente comunicata), ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo mancare nella specie una qualunque vicenda da correlare ad una procedura espropriativa, essendo stata richiesta la reintegrazione nel possesso del diritto di passaggio pedonale e carraie relativamente ad un mappale non oggetto di provvedimento amministrativo. Il conflitto è stato avviato
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