Cass. pen., sez. II, sentenza 09/09/2021, n. 33519
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D S nato a BORGIA il 03/08/1970 avverso l'ordinanza del 03/09/2020 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere A M, in giudizio con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. 123/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 4/09/2020 il TRIBUNALE di CATANZARO-sez. riesame misure cautelari reali rigettava il ricorso proposto nell'interesse di D S contro il decreto col quale in data 29/07/2020 il P.M. dello stesso TRIBUNALE aveva convalidato il sequestro operato dalla polizia giudiziaria il 28/07/2020 di macchine per l'agricoltura rinvenute all'interno dell'abitazione di D, ma proventi di furto. A fronte delle contestazioni difensive riguardanti la stesura tardiva del verbale rispetto al compimento delle operazioni, e la mancata indicazione di un difensore, il Collegio del riesame replicava che: a) sia il verbale di perquisizione che quello di sequestro contenevano gli elementi formali previsti dalla legge, b) soltanto il decreto di convalida del sequestro è soggetto al riesame, non anche il verbale di perquisizione, che non è atto autonomamente innpugnabile;c) D aveva rinunciato ad avvalersi della facoltà di farsi assistere dal difensore espressamente nominato nel corso delle operazioni.2. D propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come motivi la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per carenza e manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Premesso che la perquisizione era avvenuta ai sensi dell'art. 41 t.u.l.p.s., dal relativo verbale emergeva che essa era iniziata alle 11.30 del 28/07/2020, ma che D era stato rintracciato soltanto alle 12. Vi sarebbe stata quindi una intrinseca contraddittorietà nel verbale, perché l'affermazione che l'atto era stato avviato alla presenza dell'indagato, dopo che costui era stato informato dei suoi diritti, trovava smentita nel verbale medesimo: il ricorrente sostiene in realtà di non aver ricevuto tale informativa, insieme con l'avviso della possibilità di nomina di un difensore di fiducia. 3. Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede che il ricorso sia rigettato. Sostiene infatti che da esso si desume che la perquisizione da cui era scaturito il sequestro dei beni oggetto del provvedimento di convalida impugnato davanti al Tribunale del riesame era stata effettuata ai sensi dell'art. 41 r.d. 773/1931. Per il rappresentante dell'accusa il motivo è infondato perché, nonostante dal verbale di sequestro, assistito da una ragionevole presunzione di credibilità, risulti che il Danieli era stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell'inizio della perquisizione, non essendo sufficienti a smentire tale risultanza i meri dubbi prospettati sul rilievo della contraddittorietà nell'indicazione della cronologia delle operazioni, la disciplina dell'attività di perquisizione e sequestro diretta alla ricerca di armi, ai sensi dell'art. 41 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei mezzi di ricerca della prova contenuta nel codice di procedura penale, desumibile dall'esplicita previsione contenuta all'art. 225 disp. att. cod. proc. pen. Ne consegue che, poiché detta attività di perquisizione e sequestro non presuppone l'esistenza di una notizia di reato, non occorre la preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, pur nel caso in cui essa non sia eseguita contestualmente alla ricezione dell'informazione anonima, né che la persona sottoposta a controllo sia avvisata del diritto all'assistenza di un difensore.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi