Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 01/03/2019, n. 06145
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Il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza, perché meramente apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c..
Sul provvedimento
Testo completo
i: AULA 'B' t 1 MAR. 2019 a tr is 06 145/ 19 g Ma i r . Sigg Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE i E D m Ill . E T N li E SEZIONE LAVORO S g E da - I ta L L s O o B R.G.N. 19543/2013 p m E Cron.
6.145 EN S E - Presidente ENRICA D'ANTONIO Dott. - - E N O I Z A Rep. Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO R T S I G E Ud. 22/11/2018 R Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO E - T N E S CC E Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO Rel. Consigliere Dott. R BE' ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19543-2013 proposto da: ARCASENSA AGOSTINO S.A.S. C. F. 00861650760, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difea dall' avvocato SALVATORE PAOLO GUARINO;
ricorrenti contro 2018 EQUITALIA SUD S.P.A.;
4033 intimata - nonchè
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. Società di C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ΑΝΤΟΝΙΝΟ SGROI, DE ROSE EMANUELE, CARLA DALOISIO, LELIO MARITATO;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 130/2013 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 22/05/2013 R.G.N. 627/2011. R. G. n. 19543/2013 RILEVATO CHE A s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza n. 130/2013 della Corte d'Appello di Potenza, di reiezione del gravame avverso la pronuncia del Tribunale della stessa città che aveva, a propria volta, accolto solo parzialmente, riducendo il dovuto da euro 111.687,94 ad euro 57.762,13, l'opposizione a cartella esattoriale emessa per il recupero di sgravi che l'I.N.P.S. riteneva fossero stati goduti ingiustificatamente dalla società;
l'ente previdenziale, in proprio e quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., si è limitato a depositare procura speciale per il giudizio di legittimità, mentre A ha illustrato le proprie difese con successiva memoria;
Equitalia Sud è rimasta intimata;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo la ricorrente lamenta che sarebbe mancata o risulterebbe soltanto apparente la motivazione rispetto alle censure sollevate con l'appello (richiamando in proposito l'art. 112 c.p.c.) o comunque si sarebbe determinato l'omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) ed a tal fine riproduce i motivi di appello, facendo seguire ad essi gli stralci delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale nel respingere il gravame;
nell'ambito della predetta censura A deduce tre questioni;
la prima questione riguarda il disconoscimento degli sgravi rispetto a due lavoratori;
secondo il motivo di appello dedotto da A la cessazione del rapporto di lavoro con riferimento ad essi non avrebbe comportato un decremento della base occupazionale, e comunque tale cessazione sarebbe stata da ricondurre ad un passaggio ad altra azienda, da assimilare alle dimissioni, sicché la causa non era imputabile al datore di lavoro, così come non era imputabile e non era dunque computabile nel calcolo del mantenimento del livello occupazionale, la riduzione del personale riconnessa alla cessazione del rapporto di lavoro, per giustificato motivo obiettivo, rispetto ad altri nove lavoratori;
è indubbio che la motivazione della Corte territoriale, limitatasi a fare riferimento all'intervenuto licenziamento dei due lavoratori, se non può dirsi omessa, non fornisca risposta alcuna all'articolato motivo di appello nella parte in cui con esso si assume l'irrilevanza, per il godimento degli sgravi, delle perdite occupazionali dovute a giustificato motivo obiettivo o ad una fattispecie assimilabile alle 3 R. G. n. 19543/2013 dimissioni e debba dunque essere apprezzata come motivazione soltanto apparente;
tuttavia, anche rispetto al caso di motivazione apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c. deve ritenersi applicabile il principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, per cui il corrispondente ricorso per cassazione non può essere accolto qualora la questione giuridica ad esso sottesa sia comunque da disattendere (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257;
Cass. 27 dicembre 2013, n. 28663;
Cass. 1 febbraio 2010, n.2313;
ma anche Cass., S.U., 2 febbraio 2017, n. 2731);
non vi è infatti ragione per cui un tale principio, sancito per l'omessa pronuncia e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, da questo punto di vista del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente;
ciò posto, la questione ora in esame concerne l'applicazione dell'art. 3, co. 6, lett. c) della L. 448/1998, secondo cui condizione per il