Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/03/1984, n. 2142

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Il ministero del tesoro, che, attraverso l'ufficio liquidazioni, assuma, ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, la rappresentanza in giudizio di un ente pubblico soppresso, agisce come organo dell'amministrazione statale, che, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello stato, con la conseguente applicabilità, ai fini della Determinazione della Competenza territoriale (anche per le controversie soggette al rito del lavoro), delle Disposizioni sul cosiddetto foro erariale. L'art. 11 citato - in relazione al quale è irrilevante che la controversia si sia radicata prima o dopo l'assunzione della gestione della liquidazione da parte dello stato - trova applicazione non solo nell'ipotesi di soppressione operata per provvedimento amministrativo, ma anche quando la soppressione dell'ente e l'assunzione, da parte dello stato, della relativa liquidazione si verifichino ope legis. ( V 6333/83,mass n 431078; ( V 4800/83, mass n 429693; ( V 4321/83, mass n 429219; ( V 4002/83, mass n 428942; ( V 3676/83, mass n 428575; ( V 3280/83, mass n 428174; ( V 3276/83, mass n 428168; ( V 666/83, mass n 425407).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/03/1984, n. 2142
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2142
Data del deposito : 30 marzo 1984

Testo completo

Il ministero del tesoro, che, attraverso l'ufficio liquidazioni, assuma, ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, la rappresentanza in giudizio di un ente pubblico soppresso, agisce come organo dell'amministrazione statale, che, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
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