Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/03/1984, n. 2142
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Il ministero del tesoro, che, attraverso l'ufficio liquidazioni, assuma, ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, la rappresentanza in giudizio di un ente pubblico soppresso, agisce come organo dell'amministrazione statale, che, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello stato, con la conseguente applicabilità, ai fini della Determinazione della Competenza territoriale (anche per le controversie soggette al rito del lavoro), delle Disposizioni sul cosiddetto foro erariale. L'art. 11 citato - in relazione al quale è irrilevante che la controversia si sia radicata prima o dopo l'assunzione della gestione della liquidazione da parte dello stato - trova applicazione non solo nell'ipotesi di soppressione operata per provvedimento amministrativo, ma anche quando la soppressione dell'ente e l'assunzione, da parte dello stato, della relativa liquidazione si verifichino ope legis. ( V 6333/83,mass n 431078; ( V 4800/83, mass n 429693; ( V 4321/83, mass n 429219; ( V 4002/83, mass n 428942; ( V 3676/83, mass n 428575; ( V 3280/83, mass n 428174; ( V 3276/83, mass n 428168; ( V 666/83, mass n 425407).*