Cass. civ., sez. III, sentenza 04/10/2013, n. 22754

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Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una "reconventio reconventionis", che però, per non essere tardiva, può essere introdotta solo nella domanda di risposta e non nel corso del giudizio di primo grado.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/10/2013, n. 22754
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22754
Data del deposito : 4 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. ARMANO Uliana - rel. Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28920-2007 proposto da:
AC TO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SPALATO 11, presso lo studio dell'avvocato D'AGOSTINO BARBARA, rappresentato e difeso dall'avvocato CALÌ CARMELO giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
COMUNE MASCALI 83002130876, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato VILLANI LUDOVICO FERDINANDO, rappresentato e difeso dall'avvocato ASSENNATO CARMELO MARIA giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 888/2006 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 15/09/2006 R.G.N. 657/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l'Avvocato STEFANO SANTARELLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Mascali ha proposto opposizione al decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Catania, su domanda di RA TO, titolare della tipo-litografia RA, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 35.581.270, per forniture di merce, di cui alle seguenti delibere di riconoscimento debiti fuori bilancio: Delib. 28 novembre 1988, n. 182 per L. 7.782.100;
Delib. 30 giugno 1986, n. 48 per L. 11.794.280;
Delib. 28 febbraio 1989, n. 48 per L. 13.866.730 e Delib. 30 novembre 1987, n. 87 per L. 2.138.160".
In corso di causa il RA ha chiesto in subordine la condanna del Comune ex art. 2041 c.c.. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo. La corte di Appello di Catania, con sentenza pubblicata il 21-3-2007, ha accolto l'opposizione e rigettato la domanda, sul rilievo che i contratti di fornitura erano nulli perché non stipulati in forma scritta, come previsto per i contratti della P.A.;

che le delibere poste a base del decreto ingiuntivo non potevano considerarsi ricognizione di debito, perché non portate a conoscenza del creditore ;
che la domanda di arricchimento senza causa era tardiva.
Propone ricorso RA TO con due motivi.
Resiste il Comune di Mascali e presenta memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denunzia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione in relazione alla presunta assenza di forma scritta. Sostiene il ricorrente che le la delibere per riconoscimento di debiti fuori bilancio adottate dal Comune perseguono uno scopo economico sociale equivalente a quello che informa di sè i contratti disciplinati dalla legge e quindi il riconoscimento di debito, in quanto generativo di obbligazioni in capo alla pubblica amministrazione alla stregua di un contratto, può farsi rientrare nella categoria degli atti sostitutivi del contratto.

2. Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha affermato che le delibere poste a base del decreto ingiuntivo non potevano considerarsi ricognizione di debito, perché non portate a conoscenza del creditore. La motivazione deve essere integrata con i seguenti principi.
Questa Corte ha affermato che il riconoscimento, da parte dei comuni, province o comunità montane, di debiti fuori bilancio, ai sensi del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 24 (conv, con modif., nella L. 24 aprile 1989, n. 144) e del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6, art. 12 bis
(conv., con modif., nella L. 15 marzo 1991, n. 80), rientra in un regime provvisorio che consente di far salvi gli impegni di spesa in precedenza assunti senza copertura contabile, ma non innova in alcun modo alla disciplina che regolamenta la conclusione dei contratti da parte della P.A., ne' introduce una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi,

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