Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2022, n. 44239

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2022, n. 44239
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44239
Data del deposito : 21 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Y F E nato il 16/04/1974 avverso l'ordinanza del 18/07/2022 della Corte di appello di Trento visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore avvocato N C, che ha ribadito le ragioni alla base del ricorso chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Consigliere delegato della Corte di appello di Trento, ritenute sussistenti le condizioni di cui agli artt. 715, comma 2, e 716 cod. proc. pen., ha convalidato l'arresto effettuato dal Comando Compagnia Carabinieri di Riva del Garda in data 11 luglio 2022 ed ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere a Y F E, destinatario del provvedimento di cattura internazionale n. 649/44438 emesso il 20 novembre 2019 dall'Autorità giudiziaria libanese (Investigative Judge in Mount Lebanon), per il reato di frode ex art. 655 del codice penale libanese. Secondo l'accusa contenuta nella richiesta, Y è accusato di essersi spacciato per esperto informatico intento nello sviluppo di una piattaforma digitale e di aver indotto i manager di una compagnia ad effettuare in suo favore un pagamento di 3.500.000,00 dollari statunitensi, per poi far perdere le proprie tracce dopo aver ricevuto la seconda rata. La Corte di appello di Trento, all'esito dell'audizione ex art. 717 cod. proc. pen., ed a seguito di istanza della difesa del ricorrente che richiedeva la revoca della misura cautelare — per quel che in questa sede rileva - per la violazione della disciplina prevista dall'accordo Italia - Libano in materia di estradizione e, in subordine, la sua sostituzione con quella degli arresti domiciliari, ha rigettato l'istanza di revoca ed ha sostituito la misura cautelare in carcere con quella degli arresti donniciliari.

2. Fouad Emmanuel Y, per mezzo del difensore, con atto depositato ricorso presso il Tribunale di Rovereto il 22 luglio 2022, pervenuto presso la Corte di appello di Trento il 30 luglio 2022, ricorre avverso le ordinanze rese il 13 e 18 luglio 2022 dalla Corte di merito con cui, rispettivamente, veniva convalidato il suo arresto, applicata la misura cautelare della custodia cautelare in carcere e, a seguito di istanza, rigettata la richiesta di revoca di detta misura invece sostituita con quella degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce vizi cumulativi di motivazione e violazione degli artt. 696, commi 2 e 3, cod. proc. pen., art. 22 Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Libanese sulla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, l'esecuzione di sentenze e lodi arbitrali e sull'estradizione. Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha errato nella parte in cui ha ritenuto di convalidare l'arresto facendo ricorso alla disciplina del codice di rito prevista dagli artt. 715 cod. proc. pen. e seguenti, senza applicare, in via principale, la Convenzione in materia di estradizione stipulata ed esecutiva tra Italia e Libano. In particolare, sarebbe stato violato l'art. 22 della citata convenzione che impone che la domanda di arresto provvisorio sia accompagnata da alcuni documenti che, nel caso di specie, erano mancanti e segnatamente: 1) la conferma per via diplomatiche della richiesta di arresto;
2) l'esplicita dichiarazione da parte della Repubblica del Libano della volontà di inviare una domanda di estradizione. La difesa osserva che, allorché sia presente una convenzione che regola specificamente i rapporti tra stati non può, come invece ritenuto legittimo dalla Corte di appello, farsi riferimento alla disciplina del codice che opera, ex art. 696 cod. proc. pen., solo in ipotesi di assenza di disciplina di origine convenzionale e pattizia. Poiché, pertanto, la convalida dell'arresto è stato effettuato in assenza dei presupposti contenuti nell'art. 22 della citata convenzione, erroneamente applicando l'inconferente disciplina prevista dagli artt. 715 cod. proc. pen. la nullità dell'atto riverbera i suoi effetti sulla misura disposta di cui costituisce il necessario presupposto ai fini dell'applicazione. Il ricorrente, nello specifico, censura la parte della decisione che, in risposta alla dedotta illegittimità della convalida e della misura cautelare che ne è derivata, ha ritenuto implicitamente contenuta nell'emissione del mandato di cattura da parte della Repubblica del Libano la richiesta di arresto provvisorio, mentre, quanto alla mancata conferma per via diplomatica, ha erroneamente ritenuto che la mancanza non implicherebbe nessuna nullità o inefficacia in quanto non prevista specificamente dal codice di rito;
detta motivazione si presenta illogica se si osserva come l'interpretazione data si porrebbe in diretta violazione della convenzione intercorrente tra gli stati oltre che dei valori che la costituzione dichiara inviolabili in tema di libertà personale.
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