Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/11/2021, n. 32737
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la seguente SENTENZA sul ricorso 27790-2015 proposto da: M ROLFO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato F F, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA ROMANIN, DANIELA MILANESI;- ricorrente principale - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;- controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1691/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/12/2014 R.G.N. 527/2012;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2021 dal Consigliere Dott. L C;il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 5.12.2014, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato irripetibile per un quarto l'indebito pensionistico contestato a R M per il periodo anteriore al 1°.1.2001 e totalmente irripetibile per il periodo successivo. La Corte, per quanto qui rileva, ha ritenuto che l'indennità mensile di funzione percepita dal pensionato dal 1996 al 2006, quale presidente del Consorzio di bonifica "Il Circondario Polesine San Giorgio", non fosse assoggettabile alla deroga di cui al combinato disposto degli artt. 9, I. n. 816/1985, e 82, d.lgs. n. 267/2000, che ammette il cumulo del compenso dell'amministratore con i redditi da lavoro di qualsiasi natura, essendo il Consorzio costituito esclusivamente tra proprietari terrieri privati e non facendone parte enti locali;sotto altro profilo, ha ritenuto che, per il periodo successivo al 1°.1.2001, potesse trovare applicazione l'art. 52, I. n. 88/1989, in ragione dell'assenza di dolo del pensionato, mentre per il periodo precedente, l'irripetibilità potesse predicarsi nei limiti di un quarto della somma, non essendo stata data prova del possesso di un reddito inferiore al limite di legge. Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione R M, deducendo quattro motivi di censura. L'INPS ha resistito con controricorso
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