Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 13/12/2022, n. 47016

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 13/12/2022, n. 47016
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47016
Data del deposito : 13 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JAKHLAL OMAR nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. (

RITENUTO IN FATTO

1. J O propone ricorso per cassazione censurando la sentenza indicata in epigrafe, con unico motivo, per violazione ed erronea applicazione dell'art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n.149 in relazione all'art. 178 comma 1 lett.c) cod. proc. pen.

2. La vicenda processuale è stata così ricostruita nel ricorso: - O J è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 624 cod. pen. in primo grado e condannato alla pena di anni uno/ mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa;
- il difensore ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado chiedendo, in via principale, l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto nonché, in subordine, il riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla aggravante contestata in rubrica e, infine, la riduzione della pena inflitta;
- il decreto di fissazione del giudizio di appello per l'udienza del 7/12/2021 è stato notificato al difensore in data 26/11/2021 e nella medesima data sono state notificate le conclusioni scritte del procuratore generale;
- il difensore ha trasmesso a mezzo PEC il 1/12/2021 un'istanza, eccependo l'intempestività della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, chiedendo il differimento ad altra data della celebrazione del procedimento e chiedendo contestualmente che il procedimento fosse celebrato con K;:nrna- pli trattazione orale;
- all'udienza camerale del 7/12/2021 la Corte territoriale ha rinviato il procedimento all'udienza del 18/03/2022, che si sarebbe dovuta celebrare con la trattazione orale;
- in data 18/03/2022 il difensore, recatosi in Corte di appello, ha appurato che il processo non risultava fissato tra quelli da celebrarsi con trattazione orale né tra quelli da trattarsi in camera di consiglio non partecipata;
- in data 21/03/2022 è stata notificata al difensore la sentenza, dalla quale risulterebbe che il processo è stato trattato in camera di consiglio non partecipata nella data del 18/03/2022. Tanto premesso, il difensore deduce che vi è stata violazione del diritto di intervento, assistenza e partecipazione dell'imputato e del difensore ai sensi dell'art. 178, comma 1 lett.c) cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
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