Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 07301
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KARRABECAJ EDUARD nato a SCUTARI( ALBANIA) il 30/12/1986 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L G, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. N P, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di E K ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 14 settembre 2021, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il delitto di rapina, tentata violenza privata e lesioni ai danni di S S.
1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la mancata sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di rapina, posto che l'imputato non aveva intenzione di rapinare un indifeso passante ma, nel corso di un'accesa discussione, aveva deciso di recuperare ciò che aveva regalato alla propria ex compagna.
1.2 Il difensore lamenta che i giudici di primo e secondo grado avevano rigettato la richiesta della derubricazione del reato di rapina nella fattispecie di cui all'art. 393 cod.pen., senza considerare che la pretesa di K avrebbe potuto essere azionata in giudizio, visto che agiva nella convinzione di recuperare ciò che era stato donato da lui alla ex compagna, e cioè una borsa ed un telefono cellulare;
stante l'assenza di atto pubblico, la donazione compiuta da K in favore della S si caratterizzava come affetta da nullità, con conseguente esperibilità di un'azione giudiziale volta alla declaratoria di nullità ed alla restituzione dei beni;
comunque, anche a voler ritenere la donazione di modico valore o indiretta, si doveva ritenere che la stessa fosse revocabile per ingratitudine ex art. 801 cod.civ.;
la conferma che i beni oggetto della contestata rapina fossero un regalo e che l'intenzione dell'imputato fosse solo quella di recuperarli si ricavava dalle dichiarazioni della stessa persona offesa, che aveva riferito che la borsa era stata svuotata prima della sua apprensione da parte dell'imputato.
1.3 II difensore lamenta inoltre che la Corte di appello non aveva ritenuto applicabile
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L G, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. N P, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di E K ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 14 settembre 2021, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il delitto di rapina, tentata violenza privata e lesioni ai danni di S S.
1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la mancata sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di rapina, posto che l'imputato non aveva intenzione di rapinare un indifeso passante ma, nel corso di un'accesa discussione, aveva deciso di recuperare ciò che aveva regalato alla propria ex compagna.
1.2 Il difensore lamenta che i giudici di primo e secondo grado avevano rigettato la richiesta della derubricazione del reato di rapina nella fattispecie di cui all'art. 393 cod.pen., senza considerare che la pretesa di K avrebbe potuto essere azionata in giudizio, visto che agiva nella convinzione di recuperare ciò che era stato donato da lui alla ex compagna, e cioè una borsa ed un telefono cellulare;
stante l'assenza di atto pubblico, la donazione compiuta da K in favore della S si caratterizzava come affetta da nullità, con conseguente esperibilità di un'azione giudiziale volta alla declaratoria di nullità ed alla restituzione dei beni;
comunque, anche a voler ritenere la donazione di modico valore o indiretta, si doveva ritenere che la stessa fosse revocabile per ingratitudine ex art. 801 cod.civ.;
la conferma che i beni oggetto della contestata rapina fossero un regalo e che l'intenzione dell'imputato fosse solo quella di recuperarli si ricavava dalle dichiarazioni della stessa persona offesa, che aveva riferito che la borsa era stata svuotata prima della sua apprensione da parte dell'imputato.
1.3 II difensore lamenta inoltre che la Corte di appello non aveva ritenuto applicabile
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