Cass. pen., sez. VII, ordinanza 03/05/2022, n. 17237

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 03/05/2022, n. 17237
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17237
Data del deposito : 3 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENNASR AZEDDINE nato il 18/09/1988 avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere M M M;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. A E è stato dichiarato responsabile del reato ricettazione di una mini cooper. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai due passeggeri dell'autovettura, il coimputato Z e la teste Rajaa. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate 1.1. Al di là della utilizzabilità o meno delle dichiarazioni rese del coimputato e dalla teste -comunque correttamente ritenute utilizzabili dalla Corte territoriale in virtù dell'accordo delle parti circa l'acquisizione delle stesse ("alle dichiarazioni spontanee non si applica la disciplina di cui all'art. 63 cod. proc. pen., la quale concerne l'esame di persone non imputate e non sottoposte ad indagini, mentre le dichiarazioni spontanee provengono precisamente dalla persona nei confronti della quale vengono svolte indagini (art. 350, comma settimo, cod. proc. pen.) e sono utilizzabili se il relativo verbale è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti", così testualmente Sez. 5, n. 12445 del 23/02/2005, Di Stadio, Rv 231689 e da ultimo Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, 2020, Fornaro, Rv. 279125)- infatti, la conclusione della Corte territoriale si fonda sul decisivo elemento costituito dalla disponibilità che il ricorrente aveva dell'autovettura di provenienza illecita. A fronte della circostanza che lo stesso era alla guida della macchina, avendone perciò la piena disponibilità e del fatto che non ha fornito alcuna spiegazione circa le modalità con le quali ne aveva conseguito il possesso, d'altro canto, ogni ulteriore considerazione risulta inconferente quanto alla responsabilità del ricorrente.
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