Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2003, n. 9101
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In tema di contratto di mutuo fondiario, stipulato ai sensi del testo unico approvato con il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, una volta iscritta l'ipoteca di primo grado sorge il pieno diritto dello stipulante a fruire del mutuo, che ben può dirsi gli sia stato "concesso" (nel senso dell'esistenza di un vincolo giuridico del mutuante alla relativa erogazione) con la prima stipulazione, onde l'istituto di credito non può più sottrarsi alla stipulazione dell'atto definitivo e alla concreta erogazione della somma; ne consegue che l'eventuale rifiuto ingiustificato di far luogo alla consegna al mutuatario della somma mutuata contro il rilascio di quietanza da redigersi per atto pubblico (fase negoziale che il citato testo unico definisce come di stipulazione del contratto definitivo) si configura come vero e proprio inadempimento contrattuale e dà al mutuatario diritto di ottenere il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1218 e 1223 cod. civ..
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L G - Presidente -
Dott. C G - Consigliere -
Dott. P D - Consigliere -
Dott. C W - rel. Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CRE EVIO, ESPOSITO LETIZIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANAPO 46, presso l'avvocato S C, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
BNL SPA SEZIONE CREDITO FONDIARIO;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 21198/00 proposto da:
BNL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO DE TEATRO VALLE 6, presso l'avvocato STEFANO D'ERCOLE, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Licuori Mario di Roma, rep. 122180 del 25.10.00;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CRE EVIO, ESPOSITO LETIZIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2065/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 27/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2003 dal Consigliere Dott. Walter CEENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per l'assorbimento oppure per il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
In forza della scrittura privata del 13.07.1992 stipulata con la Banca Nazionale del Lavoro (di seguito: Banca) e avente ad oggetto l'erogazione di un mutuo fondiario in loro favore, L E e E C richiesero ed ottennero un decreto ingiuntivo di pagamento della somma di lire 150.000.000, pari all'importo del mutuo.
Accogliendo l'opposizione della Banca, il tribunale di Milano, con sentenza del 1.02.1996, revocò il decreto ingiuntivo. Proposero appello il Cavaliere e la Esposito.
La Corte territoriale (sentenza del 27.07.1999), confermata la pronuncia del tribunale nella parte in cui questa aveva escluso che la stipulazione del 13.07.1992 desse titolo agli istanti per l'ottenimento di una ingiunzione di pagamento e rigettato il motivo di gravame che sosteneva l'applicabilità al caso di specie della norma dell'art. 1822 c.c. in tema di promessa di mutuo, accolse l'appello limitatamente alla condanna generica della banca al risarcimento del danno con riferimento alla norma dell'art. 1337 c.c., nei limiti dell'interesse negativo, avendo ritenuto non
giustificato il rifiuto di erogazione del mutuo che la Banca aveva opposto richiamandosi alla clausola dell'art. 1 del capitolato di patti e condizioni facente parte del contratto.
A giudizio della Corte, i fatti addotti dalla Banca, relativi ai rapporti tra la S.r.l. Cooperativa Nettuno e la Sezione o Divisione per il Credito Cooperativo della stessa BNL, non giustificavano il comportamento della Banca perché a) oggettivamente non rilevanti, b) non imputabili al Cavaliere ed alla Esposito, ai quali non poteva pacificamente ricondursi la gestione di diritto e di fatto della Cooperativa per il solo fatto che di questa l'uno e l'altra erano, rispettivamente, presidente e garante per fideiussione in favore della stessa Coopercredito, e c) non riferibili alla BNL Credito Fondiario bensì al diverso soggetto giuridico costituito appunto dalla S.p.a. Coopercredito della Bnl. Avverso la sentenza, entrambe le parti hanno proposto impugnazione per cassazione: il Cavaliere e la Esposito in via principale e la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. in via incidentale con il controricorso.
MOTIVI DELA DECISIONE
Va disposta, preliminarmente, la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con due motivi i ricorrenti in via principale hanno denunciato:
1^ - "l'erronea qualificazione del contratto intercorso tra le parti ex art. 1822 cod. civ.". Sono svolte argomentazioni ad illustrare la figura contrattuale del mutuo fondiario, nella sua evoluzione normativa, dottrinale e giurisprudenziale (con richiamo di alcune pronunce di questa Corte in tema di mutuo) nonché le clausole del contratto intervenuto inter partes, e la censura è rivolta alla configurazione come "precontrattuale ex art. 1337 c.c.", anziché per inadempimento ex art. 1218 c.c., della responsabilità della banca, ritenuta dalla Corte di appello, per la mancata erogazione delle somme. 2^ - "la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c. per la mancata valutazione delle risultanze documentali, nonché l'omessa, insufficiente e tautologica motivazione".
Ai giudici dell'appello si addebita, in relazione ai fatti che si assumono dedotti nel ricorso per ingiunzione e alle contestazioni mosse dalla banca, "di aver ignorato tutte le difese di essi ricorrenti, delle risultanze istruttorie e documentali di causa", che, se disaminate, avrebbero dovuto necessariamente condurre i giudici di merito a respingere l'opposizione della Banca. A sua volta la Banca ricorrente incidentale denuncia con unico motivo:
"la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1 del capitolato di patti e condizioni formanti parte integrante del contratto di mutuo, nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo".
La censura investe il presupposto della responsabilità ex art. 1337 c.c. di essa Banca, affermata dalla Corte di Appello e segnatamente
il punto in cui la mancata erogazione della somma oggetto del mutuo è stata ritenuta "priva di valida giustificazione" sul rilievo che i comportamenti addebitati alla S.r.l. Cooperativa Nettuno nei confronti della BNL Coopercredito S.p.a. erano "irrilevanti" considerata la sostanziale estraneità del Cavalieri e della Esposito "alla gestione di diritto e di fatto della Cooperativa Nettuno e al rapporto bancario corrente tra questa e la BNL Coopercredito", la rispondenza ad una prassi bancaria consolidata dei comportamenti in questione, ritenuti dalla banca come irregolari, e la diversa soggettività giuridica della Bnl Credito Fondiario rispetto alla Bnl Coopercredito.
Tutti i rilievi della Corte su tali punti sono espressamente censurati dalla ricorrente e posti in correlazione con la clausola dell'art. 1 del capitolato disciplinante il contratto di mutuo che, secondo l'assunto, legittimava essa banca a non erogare la somma "quando, prima della stipulazione definitiva dell'atto pubblico di quietanza, emergessero circostanze di fattocene, se si fossero conosciute o verificate prima, avrebbero impedito la concessione del mutuo" ed altresì con le norme della legge n. 218 del 1990 che legava il Credito Fondiario di essa BNL alla Coopercredito ad un unico Gruppo Creditizio.
Tutto ciò premesso circa l'ambito delle impugnazioni, sembra opportuno disegnare il quadro normativo che disciplina il c.d. "mutuo fondiario" dal t.u. del 1905 al d.p.r. n.7 del 21.01.1976, alla legge n. 175 del 1991, al D.Lgs. n.