Cass. civ., sez. VI, ordinanza interlocutoria 20/02/2023, n. 05202
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1457-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;- ricorrente -contro MONTALTO ERSILIA, CAPO PUGLIESE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FRANCESCO VALESIO 41, presso lo studio dell'avvocato A P, rappresentate e difese dall'avvocato G B;- controricorrenti - avverso la sentenza n. 2833/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIS SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il 26/09/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. M EZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 01457 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- r.g. 1457/2020 Agenzia delle entrate c/ Ersilia Montalto +1 Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, che su impugnazione da parte di Capo Pugliese SRL e di Ersilia Montalto, socia al 95% della predetta società, di avvisi di accertamento per IRES, IRAP, IRPEF, l'anno 2009, notificati ex art. 39, comma 1, lett. D) del DPR 600/1973, ha rigettato l'appello dell'Ufficio. Con l'avviso di accertamento, l'Ufficio aveva accertato in capo alla società, un reddito di impresa di euro 49.089,00, in luogo della perdita dichiarata di euro 23.383,00. Tale accertamento scaturiva dalle risultanze di un controllo eseguito al fine di verificare il regolare adempimento degli obblighi fiscali, concretizzatosi con accesso presso la sede della società effettuato in data 19.07.2011 per acquisire la documentazione e le notizie necessarie. Il suddetto controllo veniva completato attraverso la valutazione dei dati e delle informazioni reperite all'Anagrafe Tributaria. L'ufficio, preso della ristretta base partecipativa della società, emetteva quindi a carico della Montalto, separato avviso di accertamento per i redditi di partecipazione. Entrambi gli accertamenti erano resi oggetto di tempestiva impugnazione. La CTP annullava l'accertamento della società, per violazione dell'art.12 della L.212/2000, a causa del mancato rilascio del prodromico processo verbale di constatazione e per il conseguente mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni per la notifica, previsto dalla indicata norma. La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto l'avviso di accertamento nullo per omessa redazione del processo verbale di constatazione e chiusura delle operazioni di controllo, avendo i contribuenti diritto a ricevere copia del verbale e di disporre di 60 giorni prima della notifica dell'accertamento per eventuali controdeduzioni, preso atto anche della violazione del diritto al contraddittorio, essendo inclusi nell'accertamento anche tributi armonizzati. I contribuenti si costituiscono con controricorso. Con l'unico articolato motivo del ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.12, comma 7, L. 212/2000, in relazione all'art.360, comma 1, n.3, c.p.c., trattandosi di accertamento cd. a tavolino, non equiparabile ad una verifica fiscale, essendo mirato esclusivamente all'acquisizione di scritture contabili e documenti, ed essendo conseguente all'invio di una lettera di incarico (17/07/2012 n.2547) contenente le motivazioni del controllo.
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