Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/07/2019, n. 19189
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Testo completo
L'Agenzia delle Entrate Napoli proponeva appello avverso la sentenza n. 836/17/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso del contribuente G.G. avverso l'avviso di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale relativo ad un atto di compravendita immobiliare stipulato nell'anno 2005.
Con la detta sentenza era stato annullato l'avviso di liquidazione per sopraggiunta decadenza dei benefici fiscali sulla prima casa, essendo risultato il contribuente privo del requisito di impossidenza di altri beni immobili, acquistati usufruendo del medesimo beneficio.
La sentenza impugnata rilevava che il contribuente, con riferimento ad un altro immobile acquistato nel 2003, non era da considerare decaduto dal detto beneficio, in quanto ciò era avvenuto per conto di persona da nominare.
L'Ufficio rilevava che l'esistenza di un secondo atto con la nomina dell'effettivo acquirente non risultava registrata nel sistema telematico dell'anagrafe tributaria. Infatti, presso l'anagrafe tributaria risultava soltanto l'atto n. (OMISSIS) del 2003 con l'indicazione quale acquirente del contribuente, decaduto, di conseguenza, dal beneficio della prima casa per l'atto posto in essere nel 2005. Chiedeva, perciò, l'annullamento della sentenza appellata, con la conferma della legittimità dell'avviso di liquidazione.
Si costituiva il contribuente, ribadendo che di aver stipulato il primo atto non per sè, bensì per persona da nominare ed effettivamente poi designata nei termini previsti dall'art. 1402 c.c..
Con sentenza del 9.4.2013 la CTR Campania accoglieva l'appello sulla base delle seguenti considerazioni:
1) con memoria presentata in data 14/10/2009 alla CTP, il contribuente aveva esibito una nota di trascrizione presso l'Agenzia del Territorio del 14/07/2009, con la quale era stato rettificato in " G.G. nato a Napoli il (OMISSIS)" il nome del soggetto contro il quale si trascriveva l'atto traslativo del 2003, anzichè in " F.I. e M.G.";
2) tale tardiva trascrizione aveva, perciò, rettificato la trascrizione precedente del (OMISSIS) dell'atto per Notar I. del (OMISSIS);
3) da ciò si evinceva che era mancata la trascrizione all'anagrafe tributaria della clausola di nomina e dell'effettivo acquirente, avvenuta solo in epoca posteriore all'emissione dell'avviso di liquidazione in oggetto, a seguito della perdita, da parte di G.G., del beneficio prima casa.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.G., sulla base di due motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la CTR emesso la sentenza nonostante fosse stata omessa la comunicazione alle parti, almeno 30