Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/05/2021, n. 12154

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Massime2

In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario.

In caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176 comma 2, c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata - ai predetti fini - anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/05/2021, n. 12154
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12154
Data del deposito : 7 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 2 1 54-2 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili Oggetto: fallimento di una parte interruzione del processo dichiarazione giudiziale riassunzione ad opera della parte non fallita avviso del curatore - conoscenzaex art.92 l.f. aliunde del fallimento rilevanza -- termine decadenza - limiti - questioni Sezioni Unite Civili R.G.N. 13654/2/16 Cron. 12154 Rep. Composta dai Magistrati Ud. 27.4.2021 S.U. ANGELO SPIRITO Presidente Sezione - · Presidente Sezione - FELICE MANNA - - Consigliere - AMELIA TORRICE Rel. Consigliere - MASSIMO FERRO LUIGI ALESSANDRO SCARANO Consigliere - - Consigliere - ENRICO SCODITTI ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ALDO CARRATO - Consigliere - ROBERTO GIOVANNI CONTI Consigliere - Ha pronunciato la seguente SENTENZA 17 3 1 2 Sul ricorso n. 13654-2016 proposto da: JULIET S.P.A., nella qualità di società procuratrice di SIENA NPL 2018 S.R.L., già cessionaria dei crediti pecuniari di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Popolo n.3, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Sanasi d'Arpe, vincenzofedericosanasidarpe@ordineavvocatiroma.org che la rappresenta e difende, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-ricorrente -

contro

FALLIMENTO MA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Oslavia n.14, presso lo studio dell'avvocato Marco Barbera, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Marozzi avvsilviomarozzi@puntopec.it, come da procura in calce all'atto;
-controricorrente - per la cassazione della sentenza App. Firenze 24 marzo 2016, n. 455, in R.G. 500/2010;
viste le memorie del Fallimento depositate per l'adunanza 8 settembre 2020 fissata avanti al Collegio della Prima Sezione civile e poi per l'udienza avanti alle Sezioni Unite;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 dal consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, quanto ai primi due motivi, con rigetto del terzo.

FATTI DI CAUSA

ricorso n.13654/2016- sez. S.U. Ud. 27.4.2021 pagina 1. JULIET S.P.A., nella qualità di società procuratrice di SIENA NPL 2018 S.R.L., già BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.[MPS], impugna la sentenza App. Firenze 24 marzo 2016, n. 455, in R.G. 500/2010 che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza Trib. Siena 30.9.2009, n.627/2009 la quale, in accoglimento della domanda di MA s.p.a. [MA], aveva condannato la banca (la convenuta MPS) alla restituzione di interessi usurari e anatocistici indebitamente versati, ciò nella misura di € 56.246,90;

2. ha premesso la sentenza impugnata che: a)a) dopo l'introduzione dell'appello da parte di MPS e la costituzione di MA s.p.a., il giudizio era interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento dell'appellata;
b) con l'atto di riassunzione, MPS insisteva nel gravame, ma il Fallimento, costituendosi, ne eccepiva la tardività, invocando la conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio stesso;

3. la corte ha condiviso l'eccezione di intempestività della citazione in riassunzione, ritenendo che: a) l'apertura del fallimento, ai sensi dell'art.43 co.3 l.f., determina l'interruzione del processo in modo automatico, cioè prescindendo dalla dichiarazione del procuratore della parte costituita;
b) la individuazione del dies a quo, da cui far decorrere il termine per la riassunzione in capo alla parte non colpita dall'evento interruttivo, coincide con la effettiva conoscenza legale dello stesso e, nella specie, troverebbe applicazione il regime trimestrale dell'art.305 c.p.c., come novellato dall'art.46 co.14 della legge 18 giugno 2009, n.69, in ragione della introduzione dell'appello dopo l'entrata in vigore della riforma;
c) a seguito del fallimento di MA s.p.a., pronunciato il 16 aprile 2014 [dal diverso Tribunale di Ascoli Piceno], la banca MPS aveva ricevuto l'avviso ex art.93 l.f. [in realtà 92 I.f.] in data 3 maggio 2014, così insinuandosi al passivo il 10.6.2014;
d) il ricorso in riassunzione veniva depositato in data 29 aprile 2015, cioè posteriormente alla dichiarazione d'interruzione (con provvedimento della corte d'appello reso all'udienza del 9 dicembre 2014) e notificato al curatore il 25 giugno ricorso n.13654/2016- sez. S.U. Ud. 27.4.2021 pagina di 40 2015;
e) la predetta automaticità interruttiva trovava luogo nella vicenda, cui si applicava il precetto dell'art.43 co.3 I.f., norma processuale introdotta dal d.lgs. n.5 del 2006 e comunque come tale riferibile anche a fallimenti, come quello dell'MA, dichiarati successivamente alla riforma, posto che la disposizione s'imponeva a prescindere dal fatto che nel giudizio fosse stato parte sin dal suo sorgere il curatore o solo la società poi fallita;
f) non risultava essere stata specificamente contestata dalla banca la maturata conoscenza legale del fallimento di OCSA alla data dell'avviso, avendo l'appellante circoscritto l'opposizione all'eccezione della curatela ad un rilievo di "inammissibile estensione della domanda", senza prendere meglio posizione sul punto, così potendosi sostenere che, ai sensi dell'art.115 c.p.c., la predetta conoscenza risultava altresì "nello stesso processo in cui la relativa eccezione è stata fatta valere";
g) era comunque esclusa la necessità, ai fini estintivi, di una conoscenza legale, nel senso di "acquisita non in via di mero fatto", ma necessitante di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento, "assistita da fede privilegiata", poiché la banca, ricevendo l'avviso dal curatore e poi insinuandosi al passivo, era a conoscenza dell'interruzione, oltre che del processo in cui essa operava;
h) di nessun rilievo, allo scopo d'invocare una costituzione del fallimento, erano le attività del procuratore della società MA espletate con la dichiarazione del relativo fallimento, trattandosi di obbligo enunciativo scaturente dal mandato e diretto solo a far valere la declaratoria di fallimento a fini interruttivi, altro essendo il soggetto-curatore;

4. la Prima Sezione civile, con ordinanza interlocutoria 12 ottobre 2020, n.21961, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della individuazione del dies a quo del termine di decadenza per riassumere, a cura della parte non colpita da fallimento, il processo che sia stato interrotto ai sensi dell'art.43 co.3 I.f., ravvisando pronunce difformi sulla portata di una serie di eventi integranti la conoscenza, in capo alla medesima parte, dell'intervenuto fallimento, con possibile - ma non generale - superamento del contrasto, in via alternativa, ove tale certezza ricorso n. 13654/2016- sez. S.U. Ud. 27.4.2021 pagin sia conseguita attraverso una dichiarazione giudiziale;
nella medesima pronuncia il Collegio ha altresì sottolineato l'esigenza di una ricognizione dell'istituto ampliata, per simmetria, anche all'ipotesi, pur estranea alla fattispecie di conflitto, in cui si tratti di individuare quali atti o fatti siano idonei a concretizzare il dies a quo allorchè la prosecuzione del giudizio investa l'iniziativa del curatore fallimentare;

5. in vista dell'udienza avanti alle Sezioni Unite, il sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che:

1.il primo motivo censura l'errata o falsa applicazione dell'art. 43, co. 3, I.f., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., contestando che la comunicazione dell'avviso effettuata dal curatore alla banca, nella qualità di creditrice, e non invece al suo difensore, integri gli estremi della conoscenza legale, da cui far decorrere i termini per la riassunzione (peraltro pari a 6 e non a 3 mesi), posto che l'istituto, in una lettura costituzionalmente corretta, implica che l'esternazione dell'evento o la sua notifica avvengano formalmente nell'ambito del processo coinvolto dall'interruzione e da riassumere, in parallelo a quanto sostenibile, a parti inverse, ove sia il curatore interessato ad analoga iniziativa di ripresa del processo;

2.con il secondo mezzo è invocata la violazione o falsa applicazione dell'art. 305 c.p.c., come modificato dall'art. 46, co. 14, legge n. 69 del 2009, avendo errato la corte a non considerare che il termine di tre mesi presente nella nuova formulazione dell'art. 305 cit. opera solo per i giudizi instaurati in primo grado dopo il 4 luglio 2009 e che, ai fini della tempestività della riassunzione, il riferimento è al momento del deposito del ricorso proposto dalla parte interessata a riattivare il procedimento e non all'atto di notifica del ricorso alla curatela;

3.il terzo motivo lamenta l'errata o falsa applicazione dell'art. 11 preleggi e dell'art. 24 Cost., con riferimento al testo dell'art. 43, co. 3, I.f., ricorso n.13654/2016- sez. S.U. Ud. 27.4.2021 pagina 5 d40 dolendosi la banca dell'affermazione del giudice distrettuale secondo cui la citata norma sarebbe di immediata applicazione, dunque idonea a regolamentare la discussa interruzione, nonostante il relativo giudizio civile sia stato introdotto nel 2002, dunque prima della già menzionata disposizione novellatrice del 2006;

4.il quarto mezzo denuncia l'errata o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., laddove la corte ha equivocato la condotta della banca che, non contestando il ricevimento dell'avviso del curatore, quale circostanza di fatto, ha comunque ed in realtà avversato il significato giuridico che da essa se ne voleva trarre, senza dunque alcuna acquiescenza all'eccepita estinzione;

5.il terzo motivo assume una valenza pregiudiziale ed è infondato;
la modifica dell'art. 43, co. 3, 1.f. trova applicazione, ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. n. 5 del 2006, a partire dal 16.7.2006, data di vigenza della più parte delle relative disposizioni;
invero, anche nella specie, va confermato il

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