Cass. civ., sez. III, ordinanza 26/11/2019, n. 30736
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7101-2018 proposto da: M L, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PILO ALBERTELLI 1 presso lo studio dell'avvocato L C, che la rappresenta e difende;- ricorrente -contro DOBANK SPA quale mandataria di MERCUZIO SECURITISATION SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE AMERICA 2019 93, presso lo studio dell'avvocato F 2 C, rappresentata e difesa dall'avvocato F T;- controricorrente avverso la sentenza n. 5002/2017 della CORTE D'APPELLO1 di ROMA, depositata il 21/07/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2019 dal Consigliere Dott. M G;NI RG n. 7101-2018 FATTI DI CAUSA L M, basandosi su tre motivi, illustrati con memoria, ricorre per la cassazione della sentenza n. 5002/20017 emessa dalla Corte d'Appello di Roma, depositata il 21/07/2017. Resiste con controricorso, illustrato con memoria, Dobank, mandataria di Mercuzio Securitisation S.r.L. L M espone in fatto di essere stata citata in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina, nel maggio 2005, da Capitalia S.p.A., mandataria di Banca di Roma S.p.A., per sentir dichiarare la nullità e l'invalidità per simulazione e in subordine l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto con cui aveva alienato a DLS Turismo s.r.I., una casa di campagna di circa 60 mq con annessi deposito e terreno agricolo. Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 2550/12, accoglieva la domanda ex art. 2901 c.c., ritenendo sussistenti il credito vantato dalla Banca nei confronti dell'odierna ricorrente e di E T, amministratore pro-tempore della DLS Turismo S.R.L., in forza della fideiussione bancaria da essi prestata a garanzia dei debiti della Tour Operator S.r.l., il pregiudizio alle ragioni creditorie, la conoscenza, da parte della debitrice e del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato al diritto del creditore. La sentenza veniva impugnata da DLS Turismo e da L M, ritenendo inesistente un atto pregiudizievole per la banca creditrice, perché DLS Turismo aveva acquistato l'immobile per svolgervi un'attività ricettiva, perché sull'immobile venduto era iscritta ipoteca a garanzia di un mutuo fondiario accollato in sede di stipula dell'atto di vendita dalla società acquirente, perché faceva difetto la consapevolezza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, perché il prezzo pattuito era congruo in relazione al valore di mercato ed al corrispettivo versato per acquistare l'immobile, perché era stato provato l'avvenuto pagamento, tramite assegno emesso il 23 dicembre 2003, dell'importo di euro 26.248,23, utilizzato dall'alienante per il pagamento di alcuni debiti scaduti, perché la sentenza conteneva una contraddizione tra dispositivo e motivazione.RG n. 7101-2018 La Corte d'Appello, con la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione, rigettava il gravame. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., L M adduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 1376 e 2811 c.c. e della giurisprudenza della Corte intestata in materia. Lo sforzo deduttivo della ricorrente è tutto proteso a dimostrare che il giudice d'Appello avrebbe dovuto applicare quella giurisprudenza di questa Corte, la quale, partendo dal presupposto che l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, invoca per il creditore chirografario l'applicazione dello stesso criterio valevole per il creditore ipotecario, il quale ha interesse ad agire ex art. 2901 c.c. solo se risulti, sulla scorta di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, che l'atto di disposizione faccia venir meno o ridimensioni la garanzia ipotecaria. La conseguenza che la Corte d'Appello avrebbe dovuto trarne è che, considerando l'esposizione debitoria della odierna ricorrente, l'importo delle ipoteche iscritte sul bene alienato e il prezzo di vendita del medesimo, l'immobile non poteva svolgere alcuna funzione di garanzia per il creditore, così da risultare non ricorrente alcun pregiudizio per le sue ragioni di credito derivanti dalla vendita del bene. In sintesi, la ricorrente, incassando dalla alienazione dell'immobile una parte di prezzo, avrebbe incrementato e non diminuito il proprio patrimonio: il bene aveva un valore di euro 170.000,00, erano state iscritte ipoteche sullo stesso per euro 300.000,00, dalla vendita erano stati ricavati euro 26.000,00 in contanti entrati nel patrimonio della debitrice. Più specificamente, l'errore del giudice a quo, ad avviso della ricorrente, è consistito nell'applicazione di una giurisprudenza da ritenere inconferente nel caso di specie — per tre ragioni: a) il pregiudizio dell'atto di disposizione di un bene gravato da ipoteche deve essere valutato caso per caso;b) stante l'accollo da parte dell'acquirente del mutuo della dante causa per euro 150.000,00, a fronte del corrispettivo della vendita determinato in euro 175.000,00, egli non avrebbe potuto perdere la proprietà di quanto pagato per RG n. 7101-2018 un debito altrui;c) la banca creditrice, non potendo ottenere la revocazione del contratto di compravendita, avrebbe dovuto chiedere, in subordine, il riconoscimento di un suo credito, a carico del terzo, per la somma di euro 26.000,00 oltre all'accollo del mutuo — ovvero in conflitto con altra giurisprudenza di legittimità e, come tale, richiedente la rimessione alle Sezioni unite.
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