Cass. civ., sez. I, sentenza 17/03/2015, n. 5262

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In tema di appalto di opere pubbliche a corpo o "a forfait", il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, ex art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, sicché, ove risulti rispettato dalle parti di quel rapporto l'obbligo di comportarsi secondo buona fede giusta l'art. 1175 cod. civ. e, dunque, siano stati correttamente rappresentati dall'appaltante tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, grava su quest'ultimo il rischio relativo alla ulteriore quantità di lavoro che si renda necessaria rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, con conseguente deroga all'art. 1664 cod. civ.. Ciò, peraltro, non comporta un'alterazione della struttura o della funzione dell'appalto, che non si trasforma in un contratto aleatorio, benché l'allargamento del rischio accollato all'appaltatore releghi a situazioni affatto marginali la rilevanza della imprevedibilità delle condizioni di maggior difficoltà nell'esecuzione delle opere, potendo venire qui in considerazione solo situazioni che finiscano per incidere sulla natura stessa della prestazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 17/03/2015, n. 5262
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5262
Data del deposito : 17 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S S - Presidente -
Dott. N A - Consigliere -
Dott. G M C - Consigliere -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. L A P - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Consorzio ABB Metram, domiciliato in Roma, Piazza Digione 1, presso l'avv. A R, che lo rappresenta e difende come da procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
Comune di Roma, domiciliato in Roma, Via del Tempio di Giove 21, presso l'avv. G A, che lo rappresenta e difende, come da procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma depositata il 26 giugno 2006;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. A N;

uditi i difensori, avv. Si per la ricorrente e avv. G per la contro ricorrente;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. C L, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5 febbraio 1999 il Consorzio ABB Metram convenne in giudizio il Comune di Roma, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 7.460.119.642, in relazione a ventidue riserve iscritte nel corso dell'esecuzione dei contratti d'appalto sottoscritti il 21 novembre 1989 e il 18 settembre 1990 per la realizzazione di una linea tramviaria urbana.
Pronunciando nel contraddittorio delle parti con sentenza resa il 14 aprile 2003, il Tribunale di Roma condannò l'amministrazione convenuta al pagamento della somma di Euro 1.065.897,32, così accogliendo la domanda del consorzio limitatamente a quattro delle ventidue riserve fatte valere.
La sentenza del tribunale, appellata da entrambe le parti, fu totalmente riformata dalla Corte d'appello di Roma, che, in accoglimento dell'appello principale del convenuto, rigettò tutte le domande dell'attore.
I giudici d'appello esclusero innanzitutto che fossero fondate le quattro riserve riconosciute dal tribunale quale titolo della pretesa risarcitoria del Consorzio ABB Metram.
Quanto alla riserva n. 2, relativa all'ordine di servizio con il quale il direttore dei lavori aveva imposto la sostituzione della recinzione del cantiere, la corte d'appello escluse che l'imposizione della recinzione con rete metallica potesse essere considerata quale onere aggiuntivo rispetto agli obblighi derivanti dal contratto, essendo risultata oggettivamente inadeguata quella originaria realizzata con tavole di sottomisura sostenute da tondini in ferro, pur genericamente valutata idonea dal C.T.U., con apprezzamento soggettivo incompatibile con le effettive esigenze di sicurezza di un cantiere a cielo aperto e di lunga durata.
Quanto alla riserva n. 5, relativa alla riprogettazione della cosiddetta "rete aerea", la corte d'appello ha ritenuto che fu lo stesso Consorzio ABB Metram ad assumere l'iniziativa della variante progettuale ed esecutiva, senza alcun intervento formale della stazione appaltante, riconoscendo che il progetto iniziale non era conforme al capitolato. Sicché l'iniziativa dell'appaltatore costituì mero adempimento del contratto stipulato. Quanto alla riserva n. 12, relativa a modifiche della palificazione della rete elettrica in Piazzale Flaminio, la corte d'appello ritenne che la variante nel numero dei pali si era resa necessaria per carenze nella progettazione esecutiva predisposta dall'appaltatore, come riconosciuto dallo stesso Consorzio, mentre la variante qualitativa nella palificazione della rete elettrica era stata oggetto di specifica remunerazione aggiuntiva. Quanto alla riserva n. 13, relativa alla riduzione del corrispettivo per la pavimentazione della linea tramviaria, in quanto realizzato con strato bituminoso anziché in acciottolato, i giudici d'appello rilevarono come dalla documentazione esibita risulti evidente che inizialmente era stata prevista la pavimentazione in acciottolato, in relazione alla quale era stato determinato il corrispettivo, mentre solo nel corso dei lavori si passò allo strato bituminoso, su richiesta del Consorzio ABB Metram motivata da esigenze di celerità;

sicché la riduzione del corrispettivo fu pienamente giustificata. Quanto alle riserve ritenute infondate dal tribunale, con decisione impugnata incidentalmente dal Consorzio ABB Metram, la corte d'appello confermò il giudizio di infondatezza per tutte quelle relative ai dedotti ritardi nei pagamenti, avendo accertato il consulente d'ufficio che i ritardi erano stati già contabilizzati. Mentre ritenne inammissibile la domanda di pagamento di maggiori somme ulteriori rispetto a quelle richieste con le riserve fatte valere in giudizio.
Ritennero poi i giudici d'appello che, come già correttamente accertato dal tribunale, le riserve n. 3, 4, 7 e 10 del primo lotto erano infondate, in quanto relative a oneri posti contrattualmente a carico dell'appaltatore in ragione della natura forfettaria del corrispettivo concordata nell'art. 8 della convenzione. In particolare, quanto alla riserva n. 3, relativa alla segnaletica stradale, la corte d'appello considerò inammissibile per genericità il motivo dell'appello incidentale proposto al riguardo, comunque travolto dal rigetto della connessa domanda per la riserva n. 2 relativa alla recinzione.
Quanto alla riserva n. 4, relativa allo spostamento dei pubblici servizi insistenti sulla progettata linea tramviaria, ritennero i giudici d'appello che era da considerarsi espressione di un apprezzamento personale del C.T.U. l'esclusione di tali opere dal corrispettivo forfettario;
come espressione di una valutazione soggettiva del C.T.U., quanto alla riserva n. 7, era la qualificazione come imprevedibili delle opere di demolizione di una doppia soletta in Via Vico - via Granturco;
mentre superflua era stata la liquidazione da parte del C.T.U. del corrispettivo per opere civili non ricomprese nel computo metrico e oggetto della riserva n. 14, perché, come ben rilevato dal tribunale, nell'appalto a forfait l'appaltatore è tenuto a eseguire tutte le opere necessarie indipendentemente dalle previsioni del computo metrico. Aveva correttamente concluso invece il C.T.U., secondo la corte d'appello, nel negare fondamento alla riserva n. 10, relativa ai costi di affitto di un'area di proprietà ATAC, necessaria per lo svolgimento dei lavori.
Palesemente inammissibili ritenne poi la corte d'appello le richieste istruttorie dell'appellante incidentale, proposte a sostegno delle riserve n. 1 e n. 8 per un preteso difetto di collaborazione del Consorzio ABB Metram nell'esecuzione delle opere, in quanto l'attore aveva implicitamente rinunciato alla prova testimoniale richiesta in primo grado, con una memoria ex art. 184 c.p.c., non richiamata nelle conclusioni precisate all'udienza del 26 giugno 2002. Quanto alle riserve n. 16 del primo lotto e n. 6 del secondo lotto, relative all'applicazione della penale per ritardata ultimazione e consegna delle opere, infine, ritenne la corte d'appello che, indiscusso il ritardo, la dedotta sua giustificabilità non fosse suffragata dai pareri prodotti dal Consorzio ABB Metram. Contro la sentenza d'appello il Consorzio ABB Metram ha proposto ricorso per cassazione il 24 settembre 2007, deducendo undici motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso il Comune di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 61 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione della decisione impugnata con
riferimento alla riserva n. 2, lamentando che i giudici del merito abbiano ingiustificatamente disatteso il parere del C.T.U. circa l'idoneità della originaria recinzione realizzata con tavolame doppio poggiato su forcelle di fero infisse nel terreno. Sostiene che il Comune di Roma non aveva obiettato al piano di sicurezza predisposto dall'appaltatore, con la previsione di "idonei parapetti", salvo poi imporre la rete metallica.
1.2- Il motivo è inammissibile, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata.
La corte d'appello ha ritenuto che la recinzione in legno sostenuta da forcelle in ferro fosse inadeguata a garantire la sicurezza di un cantiere "a cielo aperto", destinato ad attraversare il centro urbano di Roma per lungo tempo. E questa valutazione, certamente plausibile, non è censurabile in sede di legittimità, benché contrastante con le conclusioni del consulente di ufficio, che il giudice può motivatamente disattendere (Cass., sez. 1, 3 marzo 2011, n. 5148, m. 616967), anche sulla base di "proprie personali cognizioni tecniche" (Cass., sez. L, 7 agosto 2014, n. 17757, m. 631903). D'altro canto il riferimento a "idonei parapetti" contenuto nel piano di sicurezza predisposto dall'appaltatore era del tutto generico e non poteva dunque precludere all'amministrazione concedente le successive più specifiche prescrizioni legittimamente impartite dal direttore dei lavori.
2.1- Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 61 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione della decisione impugnata con riferimento alla riserva n. 5, lamentando che i giudici d'appello abbiano confuso la "rete aerea" con i relativi impianti di "segnalamento e sicurezza", la cui riprogettazione fu spontaneamente decisa dall'appaltatore per adeguarli alle modifiche apportate dal comune al piano del traffico veicolare, non per rimediare a un proprio errore di progettazione.
Sostiene che la corte d'appello abbia omesso di considerare quanto risultava dalla C.T.U. circa la perizia di variante per L.

2.265.645.255 resa necessaria appunto dalle modifiche al piano del traffico veicolare decise unilateralmente e tardivamente dal Comune di Roma.
2.2- Al riguardo il Collegio deve rilevare che, malgrado la Metram si sia limitata a riferire (pag. 1) di essere stata "concessionaria" del comune per la realizzazione della tranvia veloce, dalla sentenza impugnata e dal controricorso risulta che si è trattato dell'unica tipologia di concessione prevista dalle Direttive CEE e recepita per ultimo dal codice dei contratti appr. con

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