Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2023, n. 03525

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2023, n. 03525
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03525
Data del deposito : 27 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M L nato a NAPOLI il 01/09/1989 avverso l'ordinanza del 24/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG

LIDIA GIORGIO

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità. udito il difensore L'avvocato P G in difesa di M L dopo dibattimento si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Ancona ha annullato l'ordinanza 4 giugno 2022 del GIP del Tribunale di Pesaro di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari ripristinando l'originaria misura.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, Musella Lucio.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione affermando mancare risposta alle argomentazioni articolate con memoria difensiva depositata davanti al Tribunale del riesame.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e al carattere di attualità del ritenuto pericolo di reiterazione. In particolare, non sarebbero state considerate: • la distanza dei fatti in imputazione rispetto all'esecuzione della misura e al momento della valutazione dell'ordinanza impugnata essendo decorsi circa due anni;
• il ruolo marginale del ricorrente nella rapina e la scarsità degli elementi a carico;
• le condizioni di salute del ricorrente che ha perso 30 kg in due mesi;
• il fatto che presso la Casa circondariale di Ancona non siano state effettivamente erogate le cure di cui il ricorrente aveva bisogno;
• il fatto che il luogo di esecuzione della richiesta misura degli arresti domiciliari risultava distante 800 km e quindi non consentiva la reiterazione del reato;
• il fatto che dovesse considerarsi rilevante, ai fini del contrasto del pericolo di reiterazione, l'adozione di strumenti elettronici di controllo sollecitata dallo stesso richiedente;
• il fatto che agli esecutori materiali della rapina, che - a differenza del ricorrente - vantano precedenti anche specifici e reiterati, fossero stati concessi gli arresti domiciliari
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