Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/03/2004, n. 5414
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Le attribuzioni della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli, istituita dall'art. 17 del D.Lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 (convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290), sono espressamente estese dall'art. 18 del citato decreto alle controversie inerenti ai crediti indennitari di cui all'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e tale estensione non trova deroga nella disciplina speciale delle espropriazioni per interventi straordinari nelle aree colpite dagli eventi sismici, dettata dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, mentre la problematica circa i presupposti per accordare nel caso concreto gli indennizzi previsti dal citato art. 46 è influente al diverso fine del fondamento nel merito delle relative domande. La disciplina di cui ai menzionati artt. 17 e 18 del D.Lgt. n. 219 del 1919 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso, per i quali l'abrogazione disposta dall'art. 58 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, non opera, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 57, primo comma, del decreto medesimo (come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302).
La partecipazione alla decisione di un magistrato privo della "potestas iudicandi", per ragioni inerenti alla sua qualità o nomina, determina vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., e quindi nullità deducibile a norma dell'art. 161 del codice medesimo, non difetto di giurisdizione, ravvisabile nella distinta ipotesi di radicale diversità di struttura e conseguenziale non identificabilità del collegio giudicante con quello delineato dalla legge (nella fattispecie, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha ritenuto che configurasse denuncia di vizio di costituzione del giudice, e non di difetto di giurisdizione, il motivo di ricorso avverso la decisione della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli, fondato sulla circostanza che la pronuncia era stata emessa nella composizione prevista dall'art. 17 del D.Lgt. n. 219 del 1919, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 393 del 2002).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Primo Presidente f.f. -
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
s.p.a. Fintecna, Finanziaria per i settori industriale e dei servizi, in persona del direttore generale avv. Vincenzo Cappiello, elettivamente domiciliata in Roma, via dell'Orso n. 74, presso l'avv. Paolo Di Martino, che la difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EL LL, senza domicilio eletto in Roma, difesa dall'avv. prof. Franco Iadanza e dell'avv. Alessandro Biamonte per procura a margine del controricorso;
- resistente -
e contro
Comune di LI, in persona del Sindaco;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di LI n. 25 del 21 marzo - 13 maggio 2002;
- sentiti -
il Cons. Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Di Martino, per la ricorrente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. PALMIERI Raffaele, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EL LL, proprietaria di un appartamento sito in LI alla via Zara n. 22, con atto notificato il 1 - 4 giugno 2001 ha citato davanti alla Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di LI la s.p.a. Fintecna (già s.p.a. Infratecna), quale concessionaria per la costruzione di un viadotto autostradale nell'ambito degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (d.l. 19 marzo 1981 n. 75, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 1981 n. 219),
ed il Comune di LI, quale concedente;
ha dedotto che quell'opera aveva invaso lo spazio aereo sovrastante il fabbricato, ed ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di indennità per l'asservimento e per il diminuito godimento del proprio alloggio. La Giunta, con sentenza depositata il 13 maggio 2002, ha accolto la domanda soltanto nei riguardi della Fintecna, e l'ha condannata al pagamento di euro 8.995,59, a titolo d'indennità di asservimento, nonché di somma pari agli interessi legali su detto importo, dalla data d'inizio dei lavori (28 settembre 1989) a quella della decisione, a titolo d'indennità per il minorato godimento del bene durante la costruzione del viadotto, oltre agli interessi legali su entrambi i debiti fino all'adempimento, fra l'altro osservando:
- che la deduzione d'illegittimità costituzionale degli artt. 17-21 del d.l.lgt. 27 febbraio 1919 n. 219 e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1935 n. 1131, nella parte in cui designano come membro del
collegio giudicante l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale od un suo delegato ed inoltre prevedono la liquidazione di un compenso ai componenti del collegio medesimo, formulata dalla società in relazione agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della