Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2023, n. 09412

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2023, n. 09412
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09412
Data del deposito : 7 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BR OL, nato a [...] il [...] AS SE, nato a [...] [...] AS LE, nato a [...] il [...] RO NT, nato Bari il 11/01/1954 OR LE, nato a [...] il [...] EN NA, nato a [...] il [...] IO IC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE DI APPELLO DI BARIvisti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Emanuela GUERRA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per NC e per l'inammissibilità degli altri ricorsi;
udite le conclusioni dei difensori presenti Avv. Mauro TODISCO per IA PA, RO AF, Avv. Cesare GAI per CA AN che hanno richiamato i motivi di ricorso e insistito per l'accoglimento degli stessi;
lette le conclusioni degli Avv. Luca COLAIACONO per BA US, Avv. Marco VIGNOLA per BA AF, Avv. Damiano SOMMA per IO OL, Avv. Salvatore CAMPANELLI per NC ON, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione;
lette le ulteriori conclusioni presentate dalla difesa di BA AF.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari in data 10/03/2021, per quanto qui d'interesse, preso atto della rinuncia al giudizio di responsabilità nei confronti di IA PA, RO AF, in riforma della sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Bari del 16/01/2019: - ha rideterminato la pena nei confronti di IA PA per il capo c) della rubrica nella misura di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 4800, 00 di multa, con conferma delle pene accessorie;
- ha rideterminato la pena nei confronti di RO AF in ordine al reato sub d), concesse le circostanze attenuanti generiche, in anni tre di reclusione ed euro 666,66 di multa, con conferma della pena accessoria;
- su concorde richiesta delle parti, preso atto della parziale rinunzia ai motivi di appello, concesse le circostanze attenuanti generiche, nonché l'ulteriore circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., ha ridotto la pena nei confronti di IO OL in ordine al reato di cui al capo k) ad anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 1400,00 di multa, con revoca della pena accessoria;
- ha confermato la sentenza emessa nei confronti di BA AF, CA AN, NC ON, con condanna al pagamento delle spese processuali;
- ha rigettato l'appello proposto dal terzo interessato BA US.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione, mediante i propri difensori, IA PA, BA US, BA AF, CA AN, RO AF, NC ON, IO OL con motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 delle disp. att. cod.proc. pen.

3. Ricorso IA. Ha presentato un solo motivo di ricorso con il quale ha dedotto vizio della motivazione, per mancanza o comunque carenza della stessa per non aver concesso le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.;
la motivazione è carente non potendosi ritenere sufficiente la mancata emersione di elementi positivi;
tale motivazione non supera la carenza motivazionale nella quale è incorso il giudice di primo grado.

4. Ricorso BA US. Ha presentato un solo motivo di ricorso con riferimento al capo c) della rubrica, con particolare riferimento alla violazione di legge ricorrente nell'aver disposto la confisca nei suoi confronti, quale soggetto terzo, in dispregio dei presupposti richiesti dall'art. 240-bis cod. pen., nonostante sia stata riconosciuta l'origine lecita dell'acquisto mediante accesso ad un mutuo bancario;
non è stato in alcun modo riscontrato il collegamento tra il pagamento delle rate e il patrimonio del padre BA AF.

5. Ricorso BA AF. Ha proposto un unico articolato motivo di ricorso, lamentando l'illogicità manifesta del percorso motivazionale nel ritenere la responsabilità del ricorrente, per essersi la Corte di appello appiattita completamente sulle valutazioni rese sul punto dal giudice di primo grado;
la sentenza ha sposato apoditticamente un quadro probatorio contraddittorio e non riscontrato, mancando una reale identificazione del BA AF quale estorsore in danno di HI OL, da ciò doveva conseguire l'esclusione della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.;
per potersi ritenere effettivamente integrata una condotta di concorso ex art. 110 cod. pen. nell'estorsione il contributo deve essere ritenuto di importanza assoluta, circostanza questa certamente non ricorrente nel caso in esame;
non è stata illogicamente concessa l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. della minima partecipazione;
l'efficacia dell'azione del BA poteva essere valutata come assolutamente marginale.

6. Ricorso CA AN. Ha proposto un unico articolato motivo di ricorso deducendo violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante o manifestamente illogica;
in particolare la difesa ha evidenziato l'omessa considerazione o il palese travisamento di due elementi prova che si sarebbero dovuti rivelare decisivi per escludere la responsabilità del ricorrente. In primo luogo è mancato un attento vaglio di credibilità del denunciante LI, che ha reso una prima denuncia informale e un riconoscimento che poi sono stati smentiti da una successiva denuncia, tanto che il giudice di primo grado aveva rilevato la presenza di macroscopiche contraddizioni;
pur tuttavia è stata ritenuta la responsabilità del CA, sul punto la sentenza è manifestamente illogica, attesa l'evidenziata carenza investigativa. In secondo luogo la Corte di appello pone a base della responsabilità elementi ulteriori di scarso valore probatorio e in contrasto con tale dato, affermando apoditticamente che le captazioni ambientali siano da riferire al CA, senza che sia stata effettuata alcuna attività di effettivo riconoscimento, anche mediante perizia, della voce dello stesso;
manca una prova certa di identificazione nell'ambito delle captazioni ambientali, con gratuita affermazione di appartenenza del CA a contesti devianti e criminali. In conclusione si arriva ad una decisione di colpevolezza, nonostante in fase cautelare fosse stata negata la rilevanza della provvista indiziaria a carico dello stesso.

7. Ricorso RO. Con un unico motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla mancata esclusione della aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 152 del 1991, ora art. 416-bis 1 cod. pen.;
la Corte di appello sul punto si è limitata ad asseverare la lettura del giudice di primo grado senza fornire una propria autonoma valutazione. La motivazione della Corte di appello è incongruente nella parte in cui ha escluso, conformemente alla decisione del giudice di primo grado, la ricorrenza dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.;
il RO ha incontrato la persona offesa in una unica occasione, nella quale è stata consegnata una somma minima rispetto all'intero ammontare dell'estorsione, non essendovi alcuna prova circa la sua consapevolezza della provenienza delittuosa della predetta somma, in mancanza di qualsiasi fondamentale contributo alla realizzazione della condotta imputata, poiché il suo ruolo poteva essere svolto da chiunque.

8. Ricorso NC ON. Con un unico motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica in relazione agli artt. 384, comma primo, e 378 cod. pen.;
la Corte di appello ha immotivatamente escluso la ricorrenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 378 cod. pen., attesa la posizione di persona offesa dalla richiesta estorsiva del NC di cui al capo d) della rubrica;
la condotta estorsiva è l'antecedente logico e fattuale delle dichiarazioni rese dal NC in sede di sommarie informazioni;
anche le captazioni sono assolutamente indicative in tal senso, manifestando lo stato di soggezione e difficoltà in cui si trovava il NC rispetto alle richieste estorsive del Parisi.

9. Ricorso IO OL. Con un unico motivo di ricorso è stata dedotta la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione, mancando qualunque riferimento nella motivazione quanto all'eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., così come manca qualsiasi motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. 10. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio per NC e per l'inammissibilità degli altri ricorsi RITENUTO IN DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

2. Ricorso IA. Il motivo proposto è manifestamente infondato. In via preliminare occorre considerare che IA PA ha rinunciato ai motivi sulla responsabilità, non rinunciando al motivo relativo alle concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con il motivo di ricorso proposto IA PA lamenta la mancanza e carenza della motivazione proprio quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo si caratterizza per la proposizione di una doglianza del tutto generica ed aspecifica, che si concretizza in una sostanziale riproposizione delle argomentazioni allegate in appello, in mancanza di reale confronto con la motivazione della decisione impugnata. La Corte di appello ha, infatti, richiamato, con motivazione esplicita (pag.11), la gravità della condotta e la mancanza di elementi positivi da valutare al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche, precisando che il comportamento processuale, che non rappresenta un elemento da valutare al fine della concessione di tali circostanze, ma bensì una scelta processuale, è stato comunque esplicitamente considerato in relazione al ridimensionamento del trattamento sanzionatorio. In tal senso, occorre ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di

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