Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2024, n. 38848

CASS
Sentenza
18 settembre 2024
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Sentenza
18 settembre 2024

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In tema di esecuzione, è illegale la pena che, in conseguenza del riconoscimento "in executivis" della continuazione, sia stata aumentata in misura superiore ai limiti stabiliti dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen., sicché, pur se il provvedimento non sia stato impugnato, il condannato può chiedere al giudice dell'esecuzione di ricondurla entro i limiti inderogabili previsti dall'ordinamento. (Fattispecie relativa a richiesta presentata dal condannato a seguito della notifica del provvedimento di cumulo che aveva messo in esecuzione la pena illegale come rideterminata "in executivis").

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2024, n. 38848
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38848
Data del deposito : 18 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

38848 -24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Sent. n. sez. 2823/2024 CC 18/09/2024 - Relatore - FRANCESCO ALIFFI DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 20484/2024 MARCO MARIA MONACO CARMINE RUSSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/04/2024 del TRIBUNALE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA che ha cheisto annullarsi l'impugnata ordinanza senza rinvio con rideterminazione della pena in anni 5 e mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 24 aprile 2024, decidendo l'incidente di esecuzione promosso da IO CA avverso il provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica in data 11 maggio 2023, ha rigettato l'istanza di rideterminazione della pena indicata nell'ordinanza emessa il 20 luglio 2021 della Corte di appello di Genova ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. A ragione della decisione osserva che il giudice dell'esecuzione non può emendare la dedotta violazione del limite del triplo della pena inflitta con la violazione più grave fissato dall'art. 81, primo e secondo comma, cod. pen. perché l'errore è contenuto in un provvedimento divenuto irrevocabile. In tale ipotesi nach l'unico strumento previsto all'ordinamento per conseguire per conformare la misura della pena al limite legale è il ricorso per cassazione, rimedio che tuttavia il ricorrente non ha inteso coltivare.

2. CA propone ricorso deducendo, in un unico motivo, violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 670 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione con riferimento al superamento del limite del triplo della pena irrogata per il reato più grave da parte della Corte d'appello di Genova. Lamenta che il censurato provvedimento di cumulo ha dato esecuzione alla pena illegale come erroneamente determinata dall'ordinanza della Corte di appello di Genova del 20 luglio 2021. Tale decisione ha determinato in anni 7 mesi 3 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa la pena unica complessiva per il reato continuato pur avendo indicato come pena base quella di anni 1 e mesi 10 e di reclusione. Avrebbe dovuto, invece, come imposto dall'art. 81 cod. pen., rideterminare la pena in anni 5 mesi 6 di reclusione ed euro 1.500 di multa, misura corrispondente al triplo della pena inflitta per la violazione più grave. Non è di ostacolo all'invocata rideterminazione della pena la mancata impugnazione del provvedimento

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