Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/1978, n. 683
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A norma dell'art 13 della legge n 153 del 1969, i titolari di pensione di vecchiaia INPS, i quali, alla decorrenza della pensione stessa, abbiano continuato a prestare opera retribuita e ancora la prestino all'entrata in vigore della legge stessa, hanno facolta di optare per la riliquidazione della pensione secondo le norme precedente art 11, secondo e terzo comma. E deve ritenersi che non abbia prestato la propria opera al giorno di entrata in vigore della legge, escludendosi cosi il suo diritto alla riliquidazione, colui che sia stato licenziato con decorrenza dallo stesso giorno e con esonero dal prestare servizio per il successivo periodo di preavviso, percependo la indennita sostitutiva di preavviso, sulla quale non e dovuta alcuna contribuzione assicurativa, ai sensi dell'art 4 lettera b) del DPR n 797 del 1955.*