Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2022, n. 47371
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A A, nato a Dolianova il 11/06/1956, in qualità di legale rappresentante della ICA di E A Sr.l, avverso l'ordinanza in data 14/04/2022 del Tribunale di Cagliari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere U M;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, S T, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avv. G F, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 14 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Cagliari ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo dei lotti di formaggio "Fiore Sardo DOP" e di tutte le altre forme prodotte dall'ICA di E A Sr.l, in relazione al reato dell'art. 517-quater cod. pen., per violazione della DOP.
2. Con il primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge, perché il laboratorio di Perugia non era accreditato per fare l'analisi chimica che aveva fondato il sequestro preventivo. Con il secondo contesta la violazione di legge, perché il metodo di analisi seguito
udita la relazione svolta dal consigliere U M;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, S T, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avv. G F, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 14 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Cagliari ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo dei lotti di formaggio "Fiore Sardo DOP" e di tutte le altre forme prodotte dall'ICA di E A Sr.l, in relazione al reato dell'art. 517-quater cod. pen., per violazione della DOP.
2. Con il primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge, perché il laboratorio di Perugia non era accreditato per fare l'analisi chimica che aveva fondato il sequestro preventivo. Con il secondo contesta la violazione di legge, perché il metodo di analisi seguito
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi