Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/02/2015, n. 3023
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In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, avendo l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recepito il criterio del "favor rei", in luogo del criterio del "tempus regit actum".
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. O M - Presidente Sezione -
Dott. R R - Presidente Sezione -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. C A - rel. Consigliere -
Dott. C M M - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5391/2014 proposto da:
F S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato T R, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 202/2013 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 12/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2015 dal Consigliere Dott. A C;
udito l'Avvocato R T;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R R G, che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione 29.9.2011, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma irrogò all'avv. Fatone Saverio la sanzione disciplinare della cancellazione dall'Albo, avendolo ritenuto colpevole della violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (di cui all'art. 5 del vigente Codice deontologico forense), di quello di lealtà e correttezza (di cui al seguente art. 6) nonché del dovere di agire in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella dignità della professione (di cui al successivo art. 56). Ciò, per essersi abusivamente introdotto munito di appunti e trasmettitori, esibendo tesserino simile a quello in dotazione ai commissari di esame e qualificandosi delegato del Consiglio dell'ordine, nelle aule dell'Hotel Ergife di Roma, mentre si svolgeva la sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 2010, ed aver tentato di favorire partecipanti all'esame.
Avverso la decisione del Consiglio nazionale forense in data 12.12.2013, di integrale conferma di quella del Consiglio territoriale, l'avv. Fatone Saverio ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi, lamentando: a) la mancata sospensione del giudizio nonostante la pendenza, in relazione ai medesimi fatti, di procedimento penale per il reato di cui agli artt. 340 e 494 c.p.;
b) il mancato rilievo della nullità del giudizio di primo grado per avervi preso parte un componente del Consiglio dell'Ordine (avv. Alessandro Graziani), poi dichiarato decaduto con decisione del Consiglio nazionale;
c) la carenza di prova, con particolare riguardo alla mancata ammissione di testi a discarico;
d) la misura eccessiva