Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/11/2024, n. 29078
Ordinanza
11 novembre 2024
Ordinanza
11 novembre 2024
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Massime • 1
La ricognizione di debito e la promessa di pagamento possono provenire da soggetto terzo rispetto al debitore, purché legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato il riconoscimento di debito nella dichiarazione formulata, in seno ad una proposta transattiva, per conto del debitore, da una società sua mandataria, non essendo stata dedotta la carenza di potere rappresentativo).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 17810/2022 Numero sezionale 2869/2024 Numero di raccolta generale 29078/2024 Data pubblicazione 11/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dai Sigg.ri Magistrati: CREDITO PER UI ND SC Presidente PRESTAZIONI PASQUALINA A. P. CONDELLO Consigliere SANITARIE IN CONVENZIONE ANTONELLA PELLECCHIA Consigliere Ud. 12/09/2024 ANNA MOSCARINI Consigliere CC UI LA BATTAGLIA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17810/2022 R.G. proposto da: CASA DI CURE COSENTINO s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso la cancelleria della Corte di cassazione;
rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO ZUMMO ([...]) per procura speciale allegata al ricorso;
-ricorrente-
contro
AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI, in persona del Commissario straordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LOREDANA DANILE (C.F. [...]) per procura speciale in calce al controricorso;
con domicilio digitale eletto presso la casella PEC loredanadanile@avvocatiagrigento.it; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 4/2022, depositata il 03/01/2022. Numero registro generale 17810/2022 Numero sezionale 2869/2024 Numero di raccolta generale 29078/2024 Data pubblicazione 11/11/2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal dott. UI LA BATTAGLIA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con decreto ingiuntivo n. 631/2014 il Tribunale di Palermo condannò la società Casa di cure SE s.r.l. al pagamento in favore dell'ARNAS Civico di RI FR (d'ora innanzi, semplicemente “Ospedale Civico” o “Civico”) della somma di € 100.043,00 (oltre interessi), a titolo di corrispettivo dei servizi di medicina trasfusionale resi da quest'ultimo, in regime convenzionale, in favore della prima. SE propose opposizione, contestando l'omessa prova dell'an e del quantum del credito consacrato nel suddetto decreto. Il Tribunale rigettò l'opposizione, ritenendo che il debito di SE fosse stato riconosciuto in seno ad una proposta transattiva avanzata, per suo conto, dalla società mandataria RO s.r.l. nei confronti del Civico. La Corte d'appello di Palermo confermò la sentenza di primo grado, osservando come, oltre che dal tenore della proposta transattiva suddetta (che prevedeva il pagamento della somma di € 55.000,00, a fronte di un credito complessivo indicato in € 93.202,49), la sussistenza del credito emergesse anche dal provvedimento con cui il Tribunale aveva respinto una proposta di ristrutturazione dei debiti avanzata dalla SE. La nota della RO, ad ogni modo, integrava – secondo i giudici di secondo grado – un pieno riconoscimento di debito il quale, ai sensi dell'art. 1988 c.c., scaricava su SE l'onere di provarne l'inesistenza o l'avvenuta estinzione. Ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di unico complesso motivo, la società Casa di cure SE s.r.l. Resiste con controricorso e memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. l'Ospedale Civico. In data 6/12/2023 è stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., nel senso dell'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Il ricorso è imperniato su un unico complesso motivo, articolantesi in diversi profili di censura. Numero registro generale 17810/2022 Numero sezionale 2869/2024 Numero di raccolta generale 29078/2024 Data pubblicazione 11/11/2024 3. La casa di cura ricorrente deduce, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 167, comma 1, c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., nonché dell'art. 111 Cost: il giudice di merito non avrebbe adeguatamente