Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/10/2015, n. 21949
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Nel nuovo ordinamento professionale forense sussiste incompatibilità tra esercizio della professione di avvocato ed attività di insegnante, sia pure a tempo parziale, in scuola primaria, e la nuova legge, più restrittiva sul punto, si applica anche alle domande di iscrizione avanzate anteriormente, ma ancora in corso al momento di entrata in vigore dello "ius superveniens", se il termine per la relativa deliberazione da parte del Consiglio dell'ordine non era ancora scaduto.
Sul provvedimento
Testo completo
21949 15 % Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO insegnante elementare - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE iscrizione all'albo SEZIONI UNITE CIVILI degli avvocati Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: esclusione Dott. GIORGIO SANTACROCE Primo Presidente R.G.N. 11644/2015 Cron.21949 Presidente Sezione Dott. MASSIMO ODDO - Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione Rep. Consigliere Ud. 20/10/2015 Dott. VINCENZO DI CERBO PU Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Consigliere CI. Dott. ADELAIDE AMENDOLA Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO Consigliere Dott. STEFANO PETITTI Consigliere - Rel. Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11644-2015 proposto da: BO ON, elettivamente domiciliata in ROMA, 2015 VIALE DEI SANTI PIETRO e PAOLO 25, presso lo studio 420 dell'Avvocato LUIGI VALENSISE, rappresentata e difesa dall'Avvocato ROBERTO DE MAIO, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente au
contro
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO;
intimato - avverso la sentenza n. 33/2015 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 12/03/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2015 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;
udito l'Avvocato ROBERTO DE MAIO;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. An Ritenuto in fatto La dott.ssa NI MP, dipendente del Ministero 1. - dell'istruzione quale insegnante di scuola primaria a tempo indetermi- nato part-time per 16 ore settimanali, in data 9 gennaio 2013 ha pre- sentato richiesta di iscrizione all'albo degli avvocati di Milano, a seguito del prescritto periodo biennale di pratica professionale e del supera- mento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. Con decisione in data 25 luglio 2013, il Consiglio dell'ordine degli avvo- cati di Milano ha rigettato l'istanza di iscrizione, ritenendo ad essa pre- clusivo l'art. 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuo- va disciplina dell'ordinamento della professione forense), ai cui sensi l'esercizio della professione, in deroga a quanto stabilito nell'art. 18, è compatibile esclusivamente con l'insegnamento e l'attività di ricerca in materie giuridiche. -Il Consiglio nazionale forense, con sentenza depositata il 12 marzo 2. 2015, ha respinto il gravame della MP. Il CNF ha affermato che, in base alla disciplina dettata dagli artt. 18 e 19 della legge n. 247 del 2012, la professione di avvocato è incompati- bile con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato, e che l'attività di insegnante, seppur part-time, in una scuola primaria statale resta al di fuori delle esenzioni di legge. Secon- do il CNF, con il nuovo ordinamento è stata superata la precedente, più generica disciplina di cui all'art. 3, quarto comma, lettera a), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazio- ni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36: oggi infatti l'eccezione alla nor- ma sulla incompatibilità riguarda espressamente (quale previsione ec- cezionale) soltanto gli insegnanti di materie giuridiché. -Né ha proseguito il Consiglio nazionale forense rileva la circostanza che la MP ha presentato l'istanza di iscrizione in data 9 gennaio 2013, e dunque prima dell'entrata in vigore, il 2 febbraio 2013, della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, dettata dal An la legge n. 247 del 2012 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Re- -3- pubblica il 18 gennaio 2013). Infatti, il principio tempus regit actum impone all'organo chiamato a provvedere in via amministrativa (nella specie, il COA di Milano), di dare applicazione alle disposizioni normati- ve che intervengono nel corso del procedimento amministrativo, mal- grado l'atto di impulso di parte sia stato posto in essere in data anterio- re al nuovo quadro normativo.
3. Per la cassazione della sentenza del CNF la MP ha proposto ricorso, con atto notificato l'8 maggio 2015, sulla base di un motivo. L'intimato Consiglio dell'ordine non ha svolto attività