Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2023, n. 24014

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2023, n. 24014
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24014
Data del deposito : 5 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUTRI ANDREA nato a LOCRI il 01/12/1987 avverso l'ordinanza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere E S;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di C A in relazione alla privazione della libertà personale subita dal 13 aprile 2016 al 9 maggio 2016 nella forma della custodia in carcere e sino al 2 febbraio 2017 nella forma degli arresti domiciliari in relazione a un procedimento nel quale era indagato per i seguenti reati: - artt. 110 cod. pen., 12, comma 2 lett. a), 14 legge n. 497/74 (capo 11);
- artt. 110, 624 e 625 nn.3 e 5 cod. pen. (capo 12);
- artt. 110 cod. pen. e art. 12 lett. a) legge n.497/74 (capo 23);
- art. 110 cod. pen. e 12, comma 2 lett.a) legge 497/74 (capo 25). Tale procedimento si è concluso con l'assoluzione in primo grado per i reati di cui ai capi 11,12 e 25 e in appello per il reato di cui al capo 23, irrevocabile il 4 settembre 2018. 2. A C propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata con unico, articolato, motivo per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e per mancanza assoluta di motivazione in relazione agli artt. 125 e 314 cod. proc. pen., 24 Cost. Secondo la difesa, la Corte di appello ha rigettato la domanda dì riparazione senza specificare in quali comportamenti processuali o extra processuali dell'istante fossero rinvenibili gli estremi della colpa grave che ha dato causa alla privazione della libertà personale del ricorrente. In particolare, la Corte avrebbe omesso di verificare se in concreto í fatti così come accertati, sulla cui scorta il giudice della cautela ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare, fossero ab origine insussistenti o comunque inidonei a giustificare l'emissione del titolo custodiate;
avrebbe, altresì, omesso di specificare in che misura e in che termini l'istante avrebbe dato causa alla detenzione per sua grave colpa. La Corte di appello, si assume, si è limitata alla sola enunciazione della
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