Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2024, n. 46992
Sentenza
11 novembre 2024
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11 novembre 2024
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Massime • 1
In tema di misure di prevenzione reali, ai fini dell'ammissione allo stato passivo, il giudice della confisca, in assenza di una disposizione di legge che estenda in modo generalizzato il suo ambito di intervento, è vincolato agli esiti dell'accertamento definitivo in sede civile sull' "an" e sul "quantum" del credito, salvo il potere di verifica sia della strumentalità di tale credito rispetto all'attività illecita, sia dell'insussistenza delle condizioni di incolpevole affidamento del creditore.
Sul provvedimento
Testo completo
: 46992-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente -- Sent. n. sez. 1308/2024 Rosa Pezzullo CC 11/11/2024- Luciano Cavallone R.G.N. 26510/2024 Maria Elena Mele Relatore - Michele Cuoco Daniela Bifulco ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da PP IU nato a [...] il [...]; Studio PP s.r.l.; avverso l'ordinanza del 20 maggio 2024 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IU Monferini, che ha concluso per rigetto dei ricorsi;
letta la memoria depositata il 7 novembre 2024 dall'avv. Sergio Scicchitano, nell'interesse dei ricorrenti, con la quale, anche in replica alle conclusioni rassegnate dalla Procura generale, si insite per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO -1. Con decreto del 20 maggio 2024, la Sezione specializzata Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma rigettava le opposizioni proposte da IU PP e dalla Studio PP s.r.l. avverso il provvedimento con cui era stato formato e dichiarato esecutivo lo stato passivo nel procedimento di prevenzione promosso nei confronti di AL BE, confermando l'esclusione dei crediti vantati dai ricorrenti. Il Tribunale ha ritenuto che tali crediti (che trovavano il loro titolo in prestazioni professionali connesse a contratti di consulenza e assistenza legale stipulati con la Roma Mercato '87, società riconducibile al proposto), non fossero certi né nell'an, né nel quantum;
e ciò nonostante fossero stati oggetto di decreti ingiuntivi divenuti definitivamente esecutivi (ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ.) e sfociati in conseguenti atti di precetto e connesse procedure esecutive presso terzi. I decreti ingiuntivi (non opposti), validi per le successive azioni esecutive in sede civile, non spiegherebbero piena efficacia probatoria in sede di ammissione del credito all'interno del procedimento di prevenzione (caratterizzato da autonoma delibazione incidentale con rito sommario) e, nel valutare i rapporti sostanziali fonti del credito vantato: a) i contratti di consulenza sarebbero privi di data certa e, comunque, sottoscritti dal presidente del consiglio di amministrazione senza alcuna autorizzazione dell'organo consiliare e senza una delega a tal fine;
b) priva di prova certa, alla luce della contabilità della società committente, l'esistenza del credito, l'effettività del rapporto professionale e la relativa durata. In ogni caso non sarebbe dimostrata la buona fede in considerazione dei rapporti personali intrattenuti dall'avv. PP con l'amministratore della società committente, a sua volta legato al proposto e del del lungo tempo trascorso tra l'emissione del decreto ingiuntivo (ottobre 2010), la successiva la notifica del precetto (marzo 2012, giugno 2013 e luglio 2014, all'esito delle precedenti estinzioni delle relative procedure esecutive introdotte), il pignoramento (luglio 2016) e la relativa trascrizione (maggio 2018).
2. Avverso il decreto di rigetto dell'opposizione, propongono ricorso per cassazione entrambi i creditori, articolando un unico motivo d'impugnazione formulato in termini di violazione di legge (in relazione agli artt. 52, 57, 58 e 59 d.lgs. n 159 del 2011) e connesso vizio di motivazione.
2.1. Sostengono le difese che i crediti fatti valere dai ricorrenti, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice delegato prima e dal Tribunale poi, non si fonderebbero su semplici fatture, ma su autonomi decreti ingiuntivi, divenuti definitivamente esecutivi, e, in quanto tali, di per sé prova intangibile dei crediti fatti valere. In ogni caso, anche a voler valutare il rapporto sottostante al titolo giudiziale: a) l'attività stragiudiziale di consulenza e assistenza svolta dai ricorrenti non potrebbe che essere riferita alla OM '87, in quanto i contratti sono stati sottoscritti dal legale rappresentante della società, titolare, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dei relativi poteri di sottoscrizione, (tanto più alla luce dello spontaneo pagamento di alcune delle fatture emesse in 2 to ragione delle plurime prestazioni effettuate); b) la durata del rapporto sarebbe pacifica e l'effettività e la consistenza dell'attività professionale svolta ampiamente dimostrata attraverso la relativa produzione documentale;
c) la quantificazione del