Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2023, n. 12133

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2023, n. 12133
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12133
Data del deposito : 23 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEREU SERAFINO nato a NUORO il 10/09/1970 , avverso l'ordinanza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere D D;
letteter le conclusioni del PG

LUIGI ORSI

06- .91°- 494, 4.4.4,vto -Att i etb, p “ er 4.C." aa: 4~42 a .

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di fiducia di M S ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Firenze che ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato presentata nell'interesse del M, la quale si fondava sulla ritenuta errata dichiarazione di assenza dell'odierno ricorrente nel procedimento penale definito con sentenza del Tribunale di Livorno in data 12/06/2018 (irrevocabile il 26/10/2018).

1.2. Il condannato deduceva che il suo difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato il 31/08/2016, laddove la prima udienza dibattimentale si era tenuta il 12 dicembre dello stesso anno;
che detta rinuncia non era stata comunicata all'imputato, allora detenuto sin dal 24 marzo 2016 (quindi, in data antecedente alla prima udienza dibattimentale);
che l'imputato non ricevette mai alcun atto del procedimento, risultandone dunque all'oscuro: erroneamente, pertanto, ne era stata dichiarata l'assenza. Assumeva l'istante che la mancata conoscenza del processo non era dipesa da sua colpa, in quanto non era a conoscenza della rinuncia al mandato del difensore di fiducia (nominato, peraltro, in sede di identificazione da parte della polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.) e che, in quanto detenuto, confidava che ogni notifica sarebbe stata eseguita presso il luogo di detenzione ai sensi dell'articolo 156 cod. proc. pen.

2. Queste le scansioni fattuali e temporali della vicenda richiamate nell'ordinanza impugnata: l'istante aveva nominato, in data 11/07/2014, il difensore di fiducia presso il quale aveva altresì eletto il domicilio;
il decreto di citazione a giudizio (per l'udienza del 12/12/2016) veniva notificato il 30/11/2015 presso il difensore domiciliatario;
il 31/08/2016, il difensore rinunciava al mandato senza comunicare tale rinuncia all'assistito;
il 19/10/2016, veniva nominato un difensore d'ufficio;
in data 12/12/2016, il Giudice disponeva procedersi in assenza;
l'imputato non partecipava ad alcuna udienza;
il 16/10/2018, il difensore d'ufficio sollecitava il Giudice a verificare lo stato di detenzione dell'odierno ricorrente, apprendendosi che il M era stato scarcerato il 23/03/2018. 3. Tanto premesso, la Corte fiorentina sostiene che il M si era volontariamente sottratto alla conoscenza del processo, avendo egli nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il medesimo: proprio l'anzidetta elezione di domicilio implicava l'onere per l'imputato di interloquire con il domiciliatario al fine di prendere conoscenza degli atti che gli venivano notificati.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi