Cass. pen., sez. III, sentenza 04/08/2022, n. 30677

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/08/2022, n. 30677
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30677
Data del deposito : 4 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da: C G, nato a Palermo il 27/06/1970 avverso la sentenza emessa il 27/04/2021 dalla Corte d'Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere V P;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale G P, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. P G, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27/04/2021, la Corte d'Appello di Trieste ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 13/02/2019 dal Tribunale di Gorizia, con la quale - per quanto qui rileva - C G era stato condannato alla pena di giustizia, nella propria qualità di amministratore unico e legale rappresentante della EUREKA s.r.I., in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta a lui ascritto al capo B) della rubrica, limitatamente alla dichiarazione relativa all'anno di imposta 2010 (fatto commesso il 30/09/2011;
quanto alla residua analoga imputazione concernente l'anno di imposta 2009, il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione). In particolare, la Corte d'Appello ha limitato la confisca diretta del profitto del reato, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., ai soli fatti per cui era intervenuta condanna e limitatamente al danaro eventualmente esistente nelle casse della società, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento alla omessa trasmissione al difensore delle conclusioni del P.G. nel giudizio di appello. Si censura la sentenza per essersi limitata a richiamare l'esistenza in atti di una mail n data 13/04/2021, da parte della Cancelleria, senza avvedersi che in tale occasione quest'ultima, pur dando atto di un precedente erroneo invio, aveva anche in questo caso per errore allegato un file concernente altro procedimento (n. :1460-18) anziché quello relativo al procedimento che qui rileva (n. 1460-19). In altri termini, si evidenzia che - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale - il difensore non aveva mai ricevuto le conclusioni del P.G., a causa degli errori segnalati (probabilmente dovuti alla trattazione anche degli altri processi nella medesima udienza), con conseguente nullità a regime intermedio tempestivamente eccepita.

2.2. Violazione di legge con riferimento al mancato rispetto del termine a comparire nella notifica all'imputato per il giudizio di appello. Si evidenzia che tale notifica era stata disposta dopo che il difensore, con apposita memoria, aveva segnalato l'omesso adempimento, peraltro Effettuato solo in data 22/04/2021, ovvero senza il rispetto del termine a comparire per l'udienza del 27/04/2021. Si segnala, al riguardo, che la notifica era stata effettuata dopo il deposito delle conclusioni ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n. 13;7 del 2020, e nello stesso giorno in cui scadeva il termine per il deposito delle repliche alle conclusioni del P.G.
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