Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2023, n. 21662
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PACE LIBORIO nato a PIETRAPERZIA il 24/12/1976 avverso l'ordinanza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale R G, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 24 ottobre 2022 applicava la disciplina prevista dagli artt. 81 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. nei confronti di L P, determinando la pena complessiva nella misura di anni sette di reclusione. In particolare, la Corte di merito operava in sede di giudizio rescissorio, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte — Sezione 1, sentenza n. 771/2022 del 15 marzo 2022. La Corte di appello di Milano, infatti, con l'ordinanza originariamente impugnata del 2 luglio 2021, accogliendo l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, aveva determinato la pena complessiva in relazione ai reati di cui alla sentenza emessa dalla Corte milanese in data 14 dicembre 2018 n. 7785/2018 (a), individuando quale reato più grave quello del capo 25-C (bancarotta fraudolenta pluriaggravata), in anni tre e mesi nove di reclusione, riconoscendo per la continuazione interna alla medesima sentenza l'aumento nella misura di anni due e mesi tre di reclusione, dunque ad anni sei di reclusione da ridursi a quattro per la diminuente del rito abbreviato (i reati satelliti risultavano contestati ai capi 25-E - bancarotta fraudolenta pluriaggravata— nonché 25-G — violazione dell'art. 12-quinquies d.l. 306/1992 aggrv. dall'art. 7 I. 203/91). A tale pena veniva ad aggiungersi l'aumento per la continuazione in relazione ai reati di cui alla sentenza della medesima Corte territoriale emessa il 19 novembre 2018 (b), determinato in ordine al capo 25-A (bancarotta fraudolenta pluriaggravata) in anni due e mesi sei di reclusione, al capo 1 (art. 416 cod. pen.) nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione, al capo 26 (art. 11 d.lgs. 74/2000 aggrav. Dall'art. 7 I. 203/91) nella misura di mesi due, cosicché la pena in aumento risultava di essere di anni quattro di reclusione e, quindi complessivamente, di anni otto di reclusione. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, rilevava per un verso l'assenza della determinazione dell'aumento per
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale R G, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 24 ottobre 2022 applicava la disciplina prevista dagli artt. 81 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. nei confronti di L P, determinando la pena complessiva nella misura di anni sette di reclusione. In particolare, la Corte di merito operava in sede di giudizio rescissorio, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte — Sezione 1, sentenza n. 771/2022 del 15 marzo 2022. La Corte di appello di Milano, infatti, con l'ordinanza originariamente impugnata del 2 luglio 2021, accogliendo l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, aveva determinato la pena complessiva in relazione ai reati di cui alla sentenza emessa dalla Corte milanese in data 14 dicembre 2018 n. 7785/2018 (a), individuando quale reato più grave quello del capo 25-C (bancarotta fraudolenta pluriaggravata), in anni tre e mesi nove di reclusione, riconoscendo per la continuazione interna alla medesima sentenza l'aumento nella misura di anni due e mesi tre di reclusione, dunque ad anni sei di reclusione da ridursi a quattro per la diminuente del rito abbreviato (i reati satelliti risultavano contestati ai capi 25-E - bancarotta fraudolenta pluriaggravata— nonché 25-G — violazione dell'art. 12-quinquies d.l. 306/1992 aggrv. dall'art. 7 I. 203/91). A tale pena veniva ad aggiungersi l'aumento per la continuazione in relazione ai reati di cui alla sentenza della medesima Corte territoriale emessa il 19 novembre 2018 (b), determinato in ordine al capo 25-A (bancarotta fraudolenta pluriaggravata) in anni due e mesi sei di reclusione, al capo 1 (art. 416 cod. pen.) nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione, al capo 26 (art. 11 d.lgs. 74/2000 aggrav. Dall'art. 7 I. 203/91) nella misura di mesi due, cosicché la pena in aumento risultava di essere di anni quattro di reclusione e, quindi complessivamente, di anni otto di reclusione. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, rilevava per un verso l'assenza della determinazione dell'aumento per
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