Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2020, n. 35720

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2020, n. 35720
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35720
Data del deposito : 14 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C A, nato a Valeggio sul Mincio il 28/08/1974 avverso l'ordinanza in data 21/02/2020 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'avvocato G C, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza adottata in data 21 febbraio 2020, e depositata in data 25 marzo 2020, il Tribunale di Milano, pronunciando in sede di riesanne ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, che aveva applicato ad A C la misura cautelare degli arresti domiciliari. La misura cautelare nei confronti di A C è stata applicata per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, falso in bilancio, appropriazione indebita ed autoriciclaggio, avendo riguardo al pericolo di reiterazione dei reati e il pericolo di inquinamento probatorio.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe A C, con atto sottoscritto dall'avvocato G C, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo al mancato rilievo del difetto di autonoma valutazione dell'ordinanza genetica relativamente ai gravi indizi di colpevolezza. Si deduce che, come già evidenziato in sede di riesame, l'ordinanza genetica, nella parte relativa ai gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente (pagg. 170-171 e 206-207), riproduce pedissequamente, salvo lievi modifiche formali, la richiesta del Pubblico Ministero (pagg. 20, 185-186, e 205), e che non condivisibile è la risposta offerta alla censura dal Tribunale, il quale ha affermato la sussistenza dell'autonoma valutazione osservando che il G.i.p. ha applicato una misura cautelare meno grave di quella richiesta dal Pubblico Ministero e, nell'individuare la stessa, ha svolto ulteriori considerazioni sul quadro indiziario. Si rappresenta, inoltre, che queste ulteriori considerazioni svolte dal G.i.p. nell'esaminare le esigenze cautelari sono in parte meramente riproduttive di quelle esposte nella richiesta del Pubblico Ministero a pag. 185, e in parte estranee alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. Si aggiunge che la differente valutazione in ordine alle esigenze cautelari ed alle misure necessarie per fronteggiarle è basata su profili comparativi delle condotte attribuite all'odierno ricorrente rispetto a quelle riferite ai coindagati e sullo stato di incensuratezza. Si segnala, quindi, che l'autonoma valutazione in ordine alle esigenze cautelari non è sufficiente a norma dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., il quale testualmente prevede la necessità di una autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari "e" degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, e che, del resto, la giurisprudenza si è mostrata rigorosa sia in relazione a procedimenti cautelari oggettivamente e soggettivamente complessi, pur quando vi sia stato parziale rigetto o diversa graduazione della misura (si cita, in particolare, Sez. 6, n. 31370 del 10/07/2018), sia con riguardo a motivazioni del tutto carenti in ordine alla singola circostanz aggravante (si cita Sez. 5, n. 36391 del 15/07/2019).
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